Contratti bancari e firma elettronica
La Cassazione, con l'ordinanza n. 9413 del 2021, ha sancito che ai fini della validità dei contratti di intermediazione finanziaria, non serve la firma digitale o qualificata, ma è sufficiente la firma elettronica e tale firma si può apporre cliccando sul bottone di assenso nella propria area riservata della pagina web dell'intermediario.
Dunque basta il c.d. "point and click".
La Cassazione si è espressa in relazione alla autorizzazione a concludere operazioni in covered warrant, nella fattispecie fornita attraverso una sottoscrizione online, mediante accesso della propria area riservata e pressione del bottone di assenso. Per gli Ermellini la firma elettronica è in grado di soddisfare il requisito della forma scritta prevista ad substantiam.
Inoltre, anche il Codice dell'amministrazione digitale oggi prevede che la firma digitale sia utilizzata solo per quei contratti in cui la forma scritta è prevista a pena di nullità, ex art. 1350 c.c., ragion per cui nei contratti bancari o di investimento è sufficiente la mera firma elettronica.
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