Crash informatico? La bancarotta documentale è comunque consumata
I libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, o che siano richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell’impresa, possono essere formati e tenuti con strumenti informatici (articolo 2215-bis del codice civile), ma l’eventuale crash del sistema può costare caro all’imprenditore: lo ha ribadito la quinta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 45044, depositata il 25 novembre 2022, dichiarando inammissibile - in questa parte - il ricorso relativo ad una condanna per bancarotta semplice documentale.
Richiamando il proprio precedente orientamento (Cassazione, quinta sezione penale, sentenze 22 aprile 2020, n. 12724; 14 maggio 2015, n. 20068; 16 settembre 2009, n. 35886), è stato evidenziato che la tenuta informatica della contabilità «non esime l’amministratore della società dall’adempimento degli obblighi di legge, relativi alla tenuta dei libri contabili e, quindi, dell’obbligo del puntuale aggiornamento dell’esercizio corrente, della veridicità delle singole attestazioni dei libri contabili nonché della loro conservazione, preordinata alla consultazione in qualunque momento degli stessi», con conseguente obbligo dell’interessato di «prevenire l’eventuale malfunzionamento del dispositivo nel quale vengono tenuti i libri contabili predisponendo anche modalità alternative o concorrenti di conservazione (stampa cartacea, backup su autonomo supporto ecc.) e comunque reagire tempestivamente a tale malfunzionamento provvedendo, qualora possibile, al recupero dei dati».
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