Debiti con le banche e nuova definizione di default
Dal 1° gennaio 2021 cambiano i criteri necessari per mettere a sofferenza il cliente inadempiente nel pagamento di un debito, cioè cambia il concetto c.d. di default con la banca. In genere questa situazione di default si verifica quando sono presenti le seguenti condizioni: la banca ritiene improbabile recuperare il credito senza l’escussione delle garanzie e il debitore presenta un’insolvenza da oltre 90 giorni su esposizioni che superano determinate soglie (180 giorni in alcuni casi, come ad esempio per le pubbliche amministrazioni). Ebbene, sono proprio queste le soglie che dal gennaio 2021 sono diventate più rigorose, infatti la segnalazione scatterà dal momento che vi saranno insoluti contemporaneamente: superiori ai 100 euro per le persone fisiche o le piccole e medie imprese che abbiano un’esposizione nei confronti della banca inferiore a 1 milione di euro, oppure ai 500 euro per le imprese che hanno un’esposizione di oltre 1 milione di euro e superiori all’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Tuttavia, resta sempre la possibilità della banca di consentire sconfinamenti. Inoltre, se si hanno varie esposizioni con istituti bancari differenti, se questi fanno parte tutti dello stesso gruppo, allora le esposizioni si sommano e il debitore messo in sofferenza da una banca rimane segnalato anche a tutte le altre banche del gruppo. La normativa prevede che per uscire da questa condizione dovranno passare tre mesi dal momento in cui non sussistono più le condizioni per tale classificazione e, diversamente da quanto avveniva in precedenza, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default. Tutto ciò significa che è necessario prestare maggiore attenzione al rispetto delle scadenze dei propri debiti con la banca, anche in presenza di finanziamenti di importi minimi.
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