E’ nullo il tasso di interesse calcolato sull’Euribor manipolato.
Avv. Luca Baj - Centro Studi Jlc - Studio Legale Jlc
Con l’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la terza Sezione della Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso di riconoscere la nullità del finanziamento nella parte in cui il cui tasso di interesse sia stato quantificato sulla base dell’Euribor oggetto di manipolazione.
L’antefatto.
Innanzitutto l’EURIBOR è il tasso di interesse di riferimento ampiamente utilizzato sui mercati monetari internazionali, il cui scopo è rispecchiare il costo del denaro. E’ definito come un indice del “tasso al quale sono offerti depositi a termine in euro nel mercato interbancario da una banca primaria a un’altra banca primaria all’interno della zona euro”, e si basa sulle quotazioni individuali dei tassi ai quali ciascuna delle banche del panel ritiene che un’ipotetica banca primaria presterebbe fondi a un’altra banca primaria.
La Commissione Antitrust Europea, con decisione del 4 dicembre 2013, aveva accertato che, nel periodo ricompreso tra il settembre 2005 ed il maggio 2008, diversi istituti di credito avevano concluso accordi che consistevano nelle comunicare preferenze per un fixing invariato, basso o elevato di determinate scadenze dell’EURIBOR. Queste preferenze dipendevano dalle loro posizioni di negoziazione/esposizioni. In taluni casi, alcuni operatori avevano inoltre valutato la possibilità di allineare le loro posizioni di negoziazione in modo distorto, ma conformemente all’accordo illecito, lesivo della concorrenza e del mercato.
Con la recente pronuncia della Cassazione è stato stabilito che è nullo il tasso applicato nel contratto di leasing che sia stato determinato facendo riferimento al tasso Euribor determinato in esecuzione del predetto accordo manipolativo della concorrenza.
Con la decisione in argomento la Cassazione ha ribaltato un precedente orientamento che riteneva che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un’intesa vietata dall’art. 2 della l. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice del caso di specie non avesse partecipato all’intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento.
Diversamente, qui la Cassazione ha ritenuto che la decisione della Commissione deve ritenersi prova privilegiata dell’accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, e pertanto non rileva affatto che la banca finanziatrice abbia o meno partecipato alle intese illecite.
Tale pronuncia consentirà una valutazione a ritroso per tutti coloro che, in qualche modo, abbiano sostenuto oneri finanziari il cui ammontare sia stato quantificato sulla base della manipolazione di cui la Suprema Corte si è occupata.
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