Errore di diritto scusabile e merce contraffatta
In materia di acquisto o ricezione di merce con marchio contraffatto nel caso in cui la persona accusata dichiari di non sapere che la riproduzione abusiva dello stesso costituisca reato, non è configurabile l’errore di diritto scusabile dovuto ad ignoranza inevitabile della legge penale. Tale errore non è configurabile poiché è ben noto, anche ai cittadini extracomunitari, che per la tutela del marchio, inteso come segno distintivo, è ammesso il ricorso a norme incriminatrici e che la violazione di tale diritto ha un forte valore sociale. Peraltro, se è vero che la tutela penale è riservata esclusivamente ai marchi registrati ai sensi delle vigenti disposizioni del codice civile e dei trattati internazionali, tuttavia, quando si tratta di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte di una determinata società produttrice, l’onere di provare l’insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale insussistenza deduce.
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