Fallibilità delle startup innovative
Con ordinanza n. 21152 del 4 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa sui requisiti di fallibilità di una start-up.
Sul punto, evidenzia la Cassazione, l’articolo 31 del d.l. n. 179 del 2012 prevede che la start-up innovativa non sia sottoponibile a procedure concorsuali che siano differenti da quelle individuate dal capo II della legge 27 gennaio 2012 n. 3, ossia i procedimenti:
di composizione della crisi da sovraindebitamento;
di liquidazione del patrimonio.
Ciò comporta che, quando si concretizzi l’insolvenza di una start-up, non sia prevista la possibilità di pronunciarne il fallimento e che l’iniziativa per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’art. 14-ter, l. n. 3 del 2012 sia riservata alla stessa start-up debitrice.
Limitazioni del regime di fallibilità di una Start-up
Il regime di non fallibilità è tuttavia limitato:
ai cinque anni dalla data di costituzione della società (se successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 179 del 2012).
nel caso in cui la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2 del dl citato.
Oltre ai requisiti sopraindicati, la start up innovativa deve essere iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all’art. 2188 c.c. (comma 8).
Per ottenere l’iscrizione in oggetto, il legale rappresentante della società deve depositare presso l’ufficio del Registro delle imprese un’autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti per l’identificazione della start-up innovativa» (comma 9); quindi, la start-up innovativa viene automaticamente iscritta alla sezione speciale dopo la compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.
Una volta ottenuta l’iscrizione, il legale rappresentante deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti, mediante il deposito di espressa dichiarazione nel termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, o in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.
Il mancato deposito della dichiarazione è equiparato alla perdita dei requisiti e di conseguenza la mancata fruizione della disciplina agevolativa.
Sui requisiti di fallibilità di una Start-up
Sul punto la Cassazione evidenzia come l’iscrizione nel Registro delle impreserappresenti una condizione necessaria, ma non sufficiente a garantire l’applicazione della disciplina agevolativa (nel caso di specie l’esonero dal fallimento).
Infatti, continua la Cassazione, l’iscrizione di una start-up innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, basata sull’autocertificazione del legale rappresentante in merito alla titolarità dei requisiti formali e sostanziali, ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, non impedisce la verifica da parte del giudice di tali requisiti in sede prefallimentare.
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