top of page
Daniel Piscitelli

Il sequestro e la confisca dei conti correnti cointestati

Avv. Federico Luppi - Studio Legale Diodà


La questione oggetto della presente analisi attiene al caso in cui siano sequestrate somme di denaro presenti su un conto corrente cointestato all’indagato e ad un soggetto terzo (ossia estraneo al reato).

In via generale, occorre distinguere l’ipotesi di un sequestro non finalizzato alla confisca (art. 321, comma 1, c.p.p.), da quella in cui il provvedimento cautelare sia funzionale alla confisca c.d. diretta o per equivalente (c.d. di valore).

Pur essendo pacifico che anche le cose (tra le quali il denaro) di proprietà di un terzo estraneo all’illecito possono essere oggetto di sequestro preventivo, la Suprema Corte (Sez. III n. 57595/18) ha richiesto, qualora il provvedimento non sia diretto alla confisca, l’accertamento dell’esistenza di un collegamento tra il reato ed il denaro). In altri termini, occorre verificare che il denaro oggetto del provvedimento “costituisca il prodotto, il profitto o il prezzo del reato, oppure sia servito a commetterlo, ovvero sia concretamente destinato alla commissione dello stesso”.

In tale ipotesi, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra il denaro ed il reato, se la somma presente su uno specifico conto cointestato (con la persona sottoposta ad indagini) non deriva dalla commissione del reato contestato, non potrà essere adottato il provvedimento, ex art. 321, comma 1, c.p.p.

Se il sequestro è funzionale alla confisca diretta del denaro (quale profitto o prezzo del reato) sarà necessario svolgere un’indagine circa la provenienza e la pertinenza dei flussi di cassa che hanno alimentato il conto in questione (Sez. II n. 46066/21).

Il cointestatario, estraneo al reato, dovrà dimostrare che le somme di denaro presenti sul conto corrente siano confluite per ragioni che nulla hanno a che vedere con il soggetto indagato (e con il reato; S.U. n. 31617/2015).

Tale principio è stato ribadito dalla Suprema Corte (Sez. III n. 19435/22): “è necessario accertare la derivazione del denaro staggito e la sua provenienza dall’indagato, dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto corrente in questione sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato”.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto o del prezzo del reato può essere, quindi, disposto solo se: (i) il denaro proviene dall’indagato e (ii) il conto corrente sia alimentato da risorse derivanti dalla commissione del reato (Sez. VI n. 19766/2019).

Ciò che deve essere accertato non è la materiale disponibilità del denaro presente sul conto corrente cointestato, bensì che lo stesso provenga dalla persona sottoposta alle indagini (Sez. VI, n. 25427/2020): dunque, l’accertamento probatorio deve essere condotto al momento precedente la costituzione della comunione sul denaro.

Viceversa, qualora il sequestro sia funzionale alla confisca per equivalente (o di valore), non essendo operante il vincolo di derivazione pertinenziale tra il denaro presente sul conto cointestato ed il reato, la misura potrà essere eseguita sull’intera somma giacente, essendo questa nella libera disponibilità di ciascuno dei cointestatari.

Post correlati

Mostra tutti

Commenti


bottom of page