Impianti e Cer possono essere disallineati
di Gabriele Sepio, Ilaria Ioannone Il Sole 24 Ore , Estratto da “NORME E TRIBUTI”, 17 febbraio 2024
Il decreto del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica che introduce misure di sostegno per lo sviluppo di comunità energetiche e di altre forme di autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili punta a valorizzare e promuovere la diffusione del modello-Cer, basato sulla cooperazione attiva di una determinata collettività, che sceglie di associarsi per produrre, accumulare e condividere energia green. Ciò attraverso la costituzione di un soggetto giuridico autonomo che, operando senza finalità di lucro, è aperto alla partecipazione di una ampia platea di interlocutori (come persone fisiche, Pmi, Ets e amministrazioni pubbliche) situati nelle vicinanze di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 31, Dlgs 199/2021). Il decreto Cer contempla due “premialità” in favore delle comunità energetiche, tra loro cumulabili. Da un lato, si prevede lo stanziamento di 2,2 miliardi di risorse Pnrr volte a coprire fino al 40% delle spese sostenute per l’installazione di impianti in Comuni con popolazione sotto i 5mila abitanti.
Un’agevolazione che troverà applicazione fino al 30 giugno 2026, per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW e una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno. D’altro lato, è prevista una tariffa incentivante ventennale sull’energia condivisa, composta da una parte fissa - che aumenta al diminuire della potenza dell’impianto - e una variabile, legata al prezzo di mercato dell’energia. Tale misura trova applicazione fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento di una quantità di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027. In tale contesto, tuttavia, la pubblicazione del decreto ha portato gli operatori a interrogarsi sulla possibilità o meno, per le Cer, di accedere alla tariffa “premio” anche dopo l’entrata in esercizio degli impianti. Infatti, tra le condizioni di accesso al beneficio contemplate all’articolo 3 del decreto, si richiede, da un lato, che la potenza massima dell’impianto (o del potenziamento) sia pari a 1 MW e, dall’altro, che la Cer sia già regolarmente costituita alla data di entrata in esercizio degli impianti.
Una formulazione eccessivamente restrittiva, che avrebbe potuto pregiudicare la fruizione dell’incentivo in tariffa per le iniziative progettuali già avviate nelle more dei decreti attuativi previsti dal Dlgs 199/2021, tenuto conto anche del fatto che quest’ultimo non contempla una simile condizione. Tale criticità, d’altro canto, può dirsi superata dopo i chiarimenti forniti dal ministero nell’interrogazione parlamentare del 31 gennaio scorso. Il ministero ha precisato che - nel corso dell’interlocuzione avvenuta con la Commissione europea nel 2022 - è stato accolto l’orientamento che garantisce alle Cer di accedere alla tariffa “premio” anche in un momento successivo rispetto all’entrata in esercizio degli impianti. Unica condizione è che la Cer dimostri che la struttura produttiva sia stata pensata, sin dal principio, come «impianto di comunità», con l’obiettivo di accedere al regime incentivante.
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