Norma illegittima e sanzione amministrativa
In materia di sanzioni, l'art. 30 comma 4 della Legge 87/1953, per il quale:"quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali", è incostituzionale "in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 222, comma 2, codice della strada".
A sancirlo è la Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 16 aprile 2021, che - ricollegandosi alla precedente pronuncia del 63/2019, che estendeva alle sanzioni amministrative "punitive" il principio di retroattività della legge più favorevole - ritiene di estendere l'applicazione della norma anche alle sanzioni amministrative con natura sostanzialmente penale, sulla base di quanto stabilito dalla Cedu e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
Per la Consulta "va escluso, come per le sanzioni penali, che taluno debba continuare a scontare una sanzione amministrativa "punitiva" inflittagli in base ad una norma dichiarata costituzionalmente illegittima, ovvero non già oggetto di semplice "ripensamento" da parte del legislatore, ma affetta addirittura di un vizio genetico, il cui accertamento impone, senza possibili eccezioni, di lasciare immune da sanzione, o di sanzionare in modo più lieve, chiunque dopo di esso commetta il medesimo fatto".
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