Nuovi indicatori per l'antiriciclaggio
La UIF ha emanato i nuovi indicatori di anomalia funzionali all’individuazione delle operazioni sospette.
Gli indicatori di anomalia dell’UIF, che attuano il quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, e), d.lgs. 231/2007 (Decreto Antiticiclaggio), sono destinati a tutti i soggetti tenuti ad obblighi di collaborazione attiva nell’individuazione di operazioni sospette.
Il Provvedimento definisce 34 indicatori di anomalia, comprensivi di casi esemplificativi, così suddivisi:
sezione A (indicatori 1 – 8) sono relativi al comportamento o alle caratteristiche del soggetto cui è riferibile l’operatività;
sezione B (indicatori 9 – 32) sono relativi alle caratteristiche ed alla configurazione dell’operatività, anche rispetto a settori specifici di attività;
sezione C (indicatori 33 – 34) sono relativi ad operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
I presenti indicatori di anomalia UIF non devono ritenersi né esaustivi né vincolanti:
da un lato, infatti, i soggetti obbligati sono tenuti a vagliare ulteriori comportamenti che, pur non previsti in tali indicatori, assumano in concreto profili di sospetto;
dall’altro lato, le fattispecie individuate nei presenti indicatori vanno comunque vagliati alla luce di eventuali cause giustificative.
Tra gli elementi di novità dei presenti indicatori di anomalia UIF, vi sono gli indicatori relativi:
al coinvolgimento di persone politicamente esposte;
al coinvolgimento di enti di natura pubblica o con finalità pubbliche;
ai crypto-assets, con la cessione o l’acquisto di crediti o con la cessione di asset nell’ambito di procedure concorsuali o a garanzia di crediti nonché ad anomalie nel ricorso ai conti correnti di corrispondenza e rapporti assimilabili;
agli schemi di finanziamento collettivo (c.d. crowdfunding);
al prestito tra privati (c.d. peer to peer lending);
I nuovi indicatori UIF si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2024.
Dalla stessa data, non troveranno più applicazione gli indicatori di anomalia e gli schemi di comportamenti anomali precedentemente emanati dall’UIF ed indicati nell’articolo 7 del Provvedimento.
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