Nuovi investimenti, come presentare l’interpello
di Stefano Ruzzier, Claudio Sabbatini, Alessandro Sacrestano Il Sole 24 Ore , Estratto da “La Settimana Fiscale", 26 aprile 2023, p.18-25, n.17
L’agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti in tema di interpello sui nuovi investimenti. L’istituto, utilizzabile da coloro (in genere, imprese) che intendono realizzare piani di investimento in Italia aventi significative e durature ricadute occupazionali, consente di relazionarsi preventivamente con l’Amministrazione finanziaria per ottenere un parere sulle questioni fiscali relative al progetto.
Vengono, di fatto, integrate le istruzioni diffuse con la precedente Cm 25/E/2016, precisando diversi concetti, tra cui: nozione di investimento rilevante, ricadute occupazionali, preventività dell’istanza.
INTERPELLO SU NUOVI INVESTIMENTI: CHIARIMENTI
L’articolo 2, Dlgs 15 settembre 2015, n. 147 (Decreto internazionalizzazione) prevede la possibilità di presentare una istanza di interpello al fine di ottenere dal Fisco specifiche risposte sul trattamento tributario da applicare al proprio piano di sviluppo in Italia e allo svolgimento della conseguente attività economica prevista (1).
L’analisi del regime fiscale può riguardare anche le eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione, ivi inclusa, la valutazione circa l’esistenza o meno di un’azienda. La norma precisa anche che «possono formare oggetto dell’istanza anche la valutazione preventiva circa l’eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l’accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall’ordinamento tributario. Con riferimento ai tributi non di competenza dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima provvede ad inoltrare la richiesta dell’investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la risposta».
L’intento è quello di dotare gli investitori di uno strumento di interlocuzione privilegiata con l’Amministrazione finanziaria in relazione a qualsiasi profilo fiscale dei piani di investimento che gli stessi intendano realizzare nel territorio dello Stato.
Le modalità attuative dell’istituto sono contenute nel Dm 29 aprile 2016.
Facendo seguito ai primi chiarimenti forniti con la Cm 1° giugno 2016, n. 25/E, l’agenzia delle Entrate interviene con la Cm 28 marzo 2023, n. 7/E per fornire ulteriori precisazioni in merito a diversi aspetti dell’istituto:
la nozione di investimento rilevante;
le ricadute occupazionali;
chiarimenti in ordine alla preventività dell’istanza di interpello;
i rapporti con gli altri strumenti di Tax Compliance (adempimento collaborativo e accordi preventivi);
i termini per la risposta;
la documentazione da allegare all’istanza di interpello.
Rispetto all’interpello previsto dall’articolo 11, Legge 212/2000, che rappresenta il modello generale di riferimento, l’interpello sui nuovi investimenti:
ha un ambito applicativo più esteso, in quanto, da un lato, non richiede che il dubbio prospettato sia connotato da obiettive condizioni di incertezza (interpretativa o qualificatoria) e, dall’altro, è espressamente prevista la possibilità che sia resa risposta anche a tematiche che sono ordinariamente escluse dall’ambito delle istanze di interpello statutario;
è soggetto a un più limitato potere di rettifica da parte dell’agenzia delle Entrate, potendo quest’ultima procedere a una revisione della risposta resa solo nell’ipotesi di mutamento delle questioni di fatto e di diritto.
AMBITO SOGGETTIVO
L’interpello su nuovi investimenti può essere presentato da imprese nazionali o estere (con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che intendono ottenere delle linee guida in relazione alla fiscalità degli investimenti da effettuare in Italia.
Sono ammessi alla presentazione dell’istanza anche i soggetti non esercenti attività commerciali (Cm 1° giugno 2016, n. 25/E) nella misura in cui effettuino un investimento che determini la creazione o l’ampliamento di una nuova attività imprenditoriale oppure la partecipazione al patrimonio di un’impresa.
L’investimento può, inoltre, essere programmato da gruppi di società e raggruppamenti di imprese (reti di imprese, consorzi, distretti produttivi, joint ventures, ATI, GEIE).
CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO
Secondo la Cm 25/E/2016, paragrafo 2.1, nella definizione di «piano di investimento» rientrano:
sia i progetti diretti alla realizzazione di un’iniziativa economica avente carattere duraturo, che comportano l’immissione di nuova liquidità;
sia i progetti di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di complessi aziendali già esistenti, che comportano il reimpiego di risorse finanziarie già disponibili presso l’impresa. Sono, inoltre, ricomprese anche le iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio di un’impresa (share deal).
Così, l’investimento può riguardare, ad esempio:
a realizzazione di nuove attività economiche;
l’ampliamento di attività economiche preesistenti;
la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente;
la ristrutturazione di un’attività economica esistente al fine di consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa (2).
ESEMPIO N. 1
Una società estera intende vendere in Italia beni immagazzinati nel nostro Paese. Le trattative per le vendite vengono effettuate all’estero.
Domanda
Il soggetto estero presenta un interpello su nuovi investimenti al fine di sapere dall’agenzia delle Entrate se la disponibilità in Italia di un deposito, utilizzato per la consegna dei beni ai clienti, configuri una stabile organizzazione ai fini delle imposte dirette (articolo 162 del Tuir e articolo 5 del modello OCSE).
Risposta dell’agenzia delle Entrate (Rm 17 gennaio 2017, n. 4/E)
Le cennate disposizioni individuano, quale elemento costitutivo della nozione di stabile organizzazione, l’esistenza di una «sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività», non rilevando, a tal fine, se i locali, le infrastrutture o le installazioni siano di proprietà, locati o altrimenti a disposizione dell’impresa (paragrafo 1, punto 4 del Commentario all’articolo 5 del Modello OCSE). Sono, però, previste talune eccezioni: pur in presenza di una sede fissa di affari tramite la quale è esercitata l’attività, se le attività ivi svolte hanno carattere esclusivamente preparatorio e ausiliario – che non costituiscono di per sé parte essenziale e significativa dell’attività della stessa impresa unitariamente considerata – non si configura una stabile organizzazione se l’impresa fa uso di una sede di affari «ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all’impresa» (articolo 5, paragrafo 4, lettera a) del modello OCSE).
L’agenzia delle Entrate precisa che l’ipotesi secondo cui non si configura una stabile organizzazione qualora nel centro di immagazzinamento/deposito in Italia di cui l’impresa estera detiene la disponibilità siano depositati, esposti o consegnati solo prodotti di proprietà della stessa. Inoltre, nel centro logistico, non devono svolgersi attività commerciali di raccolta degli ordini o di vendita dei prodotti. In altre parole, è esclusa la sussistenza di una stabile organizzazione qualora non vi siano soggetti residenti aventi il potere di concludere contratti in nome della società o di vincolarla o rappresentarla di fronte ai terzi. Per contro, si configura una stabile organizzazione nel caso in cui l’istante, nell’hub logistico, svolgesse anche attività di «deposito, di esposizione o di consegna di merci» di proprietà di altre imprese, quale ad esempio quelle di proprietà di imprese consociate.
L’interpello in esame, che dev’essere preventivo rispetto all’attuazione del piano di sviluppo industriale, è riservato alle imprese che intendono effettuare investimenti:
da realizzare nel territorio italiano;
di ammontare di almeno 15 milioni di euro;
che abbiano ricadute occupazionali significative, in relazione all’attività in cui avviene l’investimento, e durature.
CARATTERISTICHE DELL’INVESTIMENTO
Caratteristica | Precisazioni |
Preventività | L’istanza va presentata prima di porre in essere il comportamento fiscalmente rilevante. Il discrimine utile a delimitare le istanze ammissibili sotto il profilo temporale non è rappresentato dall’inizio di esecuzione del piano di investimento o dal compimento di atti necessari a tal fine, bensì dalla realizzazione della condotta rilevante sul piano fiscale e, quindi, dall’applicazione della specifica norma tributaria oggetto dell’istanza, entro i termini di scadenza ordinari previsti dalla Legge. Il paragrafo 3 della Cm 7/E/2023 approfondisce il caso dell’esistenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti. Nello specifico, viene affrontato il caso di un soggetto estero che già esercita in Italia un’attività preesistente rispetto alla data di presentazione dell’istanza volta a valutare la sussistenza di una sua stabile organizzazione, chiarendo che: 1) qualora il soggetto estero realizzi un nuovo piano di investimento o effettui una modifica di un business preesistente, occorre valutare l’introduzione di «elementi oggettivi di discontinuità rispetto alle attività e alle funzioni già ivi esercitate», come ad esempio la costituzione di un nuovo business e/o di una nuova azienda, la ristrutturazione, l’ottimizzazione o l’efficientamento di complessi aziendali nuovi, l’assegnazione di nuove commesse relative ad attività o servizi non svolti in precedenza in Italia; 2) se, invece, viene realizzato un piano di investimento soggetto a implementazione progressiva, che prevede lo svolgimento di attività propedeutiche all’inizio dello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, l’elemento di novità circa l’esistenza della stabile organizzazione dev’essere correlato all’attività core esercitata, facendo riferimento ai chiarimenti forniti dal Commentario al modello OCSE. Il paragrafo 1 dell’articolo 5 del Commentario del Modello di Convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell’OCSE, versione 2017, distingue le attività preliminari dall’inizio dello svolgimento dell’attività propria dell’impresa, confermando la decorrenza della (eventuale) stabile organizzazione da tale ultimo momento. Da ciò consegue che, ai fini della preventività, l’istanza di interpello dev’essere trasmessa prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui l’attività core ha inizio, a nulla rilevando, a tal fine, le attività preliminari |
Luogo di realizzazione | Superando il chiarimento fornito con il paragrafo 2.1 della Cm 25/E/2016, la Cm 7/E/2023, paragrafo 1.1, precisa che, in caso di investimenti consistenti in operazioni di acquisizioni di attivi o di partecipazione, se l’acquisizione riguarda un’entità estera il vincolo con il territorio dello Stato può essere garantito dalla localizzazione in Italia dell’investitore (ferma restando la quantificazione puntuale del valore dell’investimento attraverso i dati del bilancio dell’acquirente residente e le ricadute occupazionali e i positivi effetti economici e sul gettito in Italia). Inoltre, il paragrafo 1.2 della Cm 7/E afferma che, con riguardo alle operazioni di asset deal o share deal che non si sostanziano nell’acquisizione di attivi o partecipazioni al patrimonio di società residenti o che non implicano l’esistenza di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, «assume sostanzialmente rilievo la realizzazione di qualsiasi iniziativa economica ... che sia in grado di determinare l’afflusso nel territorio dello Stato di risorse finanziarie e, comunque, di ricchezza», come le operazioni di «rimpatrio» di attività in precedenza delocalizzate all’estero o di rientro degli stessi soggetti (cd. in- shoring o reshoring) o di trasferimento in Italia della residenza fiscale di soggetti esteri |
Ammontare | Il limite di 15 milioni di euro degli investimenti si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data. In precedenza, secondo il Decreto Internazionalizzazione, la soglia era fissata a 30 milioni di euro; successivamente tale importo era stato ridotto a 20 milioni di euro (articolo 01, comma 1, Dl 23 ottobre 2018, n. 119); l’articolo 8, comma 6, Legge 31 agosto 2022, n. 130 ha ampliato la platea dei soggetti che possono accedere all’istituto in esame riducendo la soglia minima di investimenti. Per la determinazione del valore dell’investimento, occorre tenere in considerazione tutte le risorse finanziarie, anche di terzi, necessarie all’impresa per l’attuazione del piano di investimento (articolo 1, comma 2, Dm 29 aprile 2016). Nel caso di investimenti realizzati da gruppi di società (tra cui vi sono rapporti di controllo o collegamento) o raggruppamenti di imprese (reti di imprese, consorzi, distretti produttivi, joint ventures, ATI, GEIE) occorre tenere in considerazione il valore complessivo dell’investimento unitario, dato dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all’iniziativa. Nel paragrafo 1.3 della menzionata Cm 7/E si afferma che, nei casi di investimenti cross border da parte di soggetti esteri, è necessario che la parte dell’investimento effettuato nel territorio dello Stato abbia un valore non inferiore a 15 milioni di euro. Se, invece, l’investimento è effettuato da un soggetto residente su entità estere, assume rilevanza l’intero valore dell’acquisizione, a condizione che trovi evidenza nel proprio bilancio |
Ricadute occupazionali | In termini di aumento o mantenimento del livello occupazionale, da valutare in relazione all’attività in cui avviene l’investimento. Sul punto, la Cm 7/E/2023, paragrafo 2, precisa che rilevano anche le ipotesi di mantenimento parziale del livello occupazionale preesistente all’attuazione dello stesso (salvaguardia dei posti di lavoro). A tal fine, non è necessario che la situazione di crisi dell’impresa sia attestata dall’avvio formale di procedure di cassa integrazione o concorsuali; è possibile, ad esempio, fornire la dimostrazione che sono in corso trattative con le rappresentanze sindacali o documentare accordi intercorsi o in fase di perfezionamento con associazioni di categoria o conclusi sotto l’egida di autorità o entità terze. Può, inoltre, essere utile altra documentazione e/o dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità dell’istante |
PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
L’istanza va presentata con le seguenti modalità:
› in carta libera (3);
in lingua italiana;
prima di porre in essere il comportamento fiscalmente rilevante;
all’apposito ufficio Divisione Contribuenti di Roma, direttamente, tramite raccomandata A/R (Via Giorgione 106 - 00147 Roma), oppure tramite Pec (interpello@ pec.agenziaentrate.it) o tramite posta elettronica ordinaria (div.contr.interpello@ agenziaentrate.it) se si tratta di non residenti che non hanno eletto domicilio in Italia (provvedimento agenzia delle Entrate 1° marzo 2018).
Quanto al contenuto dell’istanza (articolo 3, comma 2, Dm 29 aprile 2016), si vedano le informazioni da inserire come precisato nella tabella che segue (4).
CONTENUTO DELL’ISTANZA
Contenuto | Precisazioni |
Dati identificativi dell’istante e di tutti i soggetti partecipanti all’investimento | Denominazione o ragione sociale, sede o domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale), codice fiscale o partita Iva (o altro codice di identificazione nel caso di soggetto estero), dati identificativi del legale rappresentante, recapiti (anche telematici) del domiciliatario per la procedura di interpello presso cui si richiede di inoltrare le comunicazioni |
Descrizione dettagliata del piano di investimento (o del piano di risanamento e del piano d’azione in caso di impresa in crisi) | Occorre indicare: - l’ammontare dell’investimento; - la metodologia seguita per la quantificazione monetaria dell’investimento. Ciò al fine di verificare il raggiungimento della soglia minima dell’investimento e di consentire all’Amministrazione finanziaria di avere contezza del calcolo effettuato (Cm 25/E/2016, paragrafi 2.1 e 2.3); - i tempi e le modalità di realizzazione; - le ricadute occupazionali significative e durature, in termini di aumento o mantenimento del livello occupazionale, da valutare in relazione all’attività in cui avviene l’investimento; - i riflessi, anche quantitativi, dell’investimento sul sistema fiscale italiano |
Richieste | Con riferimento al trattamento fiscale del piano di investimento e alle operazioni societarie pianificate per la relativa attuazione. Ad esempio, può essere richiesto di valutare l’eventuale abusività delle operazioni connesse al piano stesso oppure che vengano disapplicate talune disposizioni antielusive o, ancora, la possibilità di ottenere l’accesso a specifici regimi fiscali. |
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante | L’istante può: - esporre, in modo chiaro e univoco, il trattamento fiscale che si ritiene corretto in relazione al piano di investimento, con esplicitazione delle soluzioni e dei comportamenti che l’istante intende adottare in relazione alla sua attuazione; - specificare le disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione; - specificare le disposizioni tributarie in relazione alle quali si chiede di valutare l’eventuale abusività delle operazioni connesse al piano di investimento; - specificare le disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione; - indicare gli specifici regimi o istituti ai quali si chiede di avere accesso. |
Sottoscrizione | La sottoscrizione dell’istanza deve avvenire a cura dell’istante o del suo legale rappresentante o di un procuratore incaricato (in tale ultima ipotesa va allegata la procura o essa deve risultare in calce o a margine dell’istanza stessa). |
Allegati | Documentazione rilevante ai fini della risposta non in possesso dell’amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall’interessato (la documentazione può essere fornita anche in inglese, francese, spagnolo o tedesco). Sul punto la Cm 7/E/2023 ritiene che all’istanza debba essere allegata la documentazione attestante: - l’ammontare dell’investimento prospettato (individuando nel bilancio gli incrementi dei costi di acquisizione delle immobilizzazioni finanziarie, dei costi di realizzazione e/o acquisizione delle immobilizzazioni materiali e di quelle immateriali, nonché dei fabbisogni derivanti da incrementi del capitale circolante operativo; - il dettaglio delle ricadute occupazionali significative in relazione allo specifico settore di attività e durature, ivi compreso il mantenimento oppure il non decremento (nelle situazioni di crisi o difficoltà dell’impresa) delle stesse, con il corredo probatorio; - la stima degli effetti positivi in termini di gettito derivanti immediatamente e direttamente dall’attuazione del piano di investimento; - il carattere preventivo del quesito. Ad esempio, con riguardo alla valutazione della sussistenza di una stabile organizzazione, l’indicazione chiara e analitica degli elementi e delle funzioni (con allegazione della relativa documentazione contrattuale e non) da cui discenda in modo inequivocabile il motivo per il quale l’istante ritiene che la presenza sul territorio debba considerarsi «nuova». A titolo esemplificativo, è possibile allegare i contratti sulla cui base viene chiesto di valutare la sussistenza o meno di una stabile organizzazione (cioè i contratti di servizi con la società estera, i contratti di assunzione del personale, atti di attribuzioni di procure e/o deleghe al personale corredati della relativa dettagliata descrizione). |
L’interpello non può avere ad oggetto accertamenti di tipo tecnico (5) né accertamenti di fatto (6). Con riferimento a tali profili, si rende, infatti, necessario acquisire il parere tecnico di altre Amministrazioni dello Stato o enti.
Secondo la Cm 23 dicembre 2020, n. 31/E, nel caso di interpelli multidisciplinari (7), che coinvolgono sia questioni fiscali che tecniche:
se il quesito è solo tecnico, l’interpello è inammissibile;
se il quesito è sia tecnico che fiscale e il contribuente ha già acquisito un parere tecnico dal competente Ufficio (es. Mise – Ministero delle Imprese e del Made in Italy), l’interpello è ammissibile e trattato ordinariamente;
se il quesito è sia tecnico che fiscale e il contribuente non ha acquisito un parere tecnico, l’agenzia delle Entrate si pronuncia solo su questioni di natura tributaria, assumendo acriticamente gli elementi rappresentati dal contribuente in ordine ai profili di carattere tecnico (non fiscali).
RISPOSTA DELL’AGENZIA
L’agenzia delle Entrate deve fornire risposta entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza, prorogabili, in caso di necessità di acquisire ulteriori informazioni, di altri 90 giorni decorrenti dalla data di acquisizione delle informazioni (8).
Se è chiesta l’integrazione delle informazioni mancanti da sanare entro 30 giorni, il termine per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è effettuata.
Come si è detto, ove necessario, l’agenzia delle Entrate può accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività - previa intesa con il contribuente e in tempi concordati - allo scopo di prendere diretta cognizione degli elementi informativi utili ai fini istruttori.
In mancanza di risposta nei termini, scatta il silenzio-assenso, per cui si intende che l’Amministrazione finanziaria concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente nell’istanza.
Se necessario, l’ufficio Divisione Contribuenti – destinatario dell’istanza – può effettuare eventuali interlocuzioni o l’accesso (anche avvalendosi degli Uffici territorialmente competenti in ragione della sede di svolgimento dell’impresa o della stabile organizzazione interessate) presso la sede di svolgimento dell’attività dell’impresa, in tempi concordati, per acquisire le informazioni necessarie a fornire la risposta.
La risposta non è impugnabile, salvo che l’istanza non costituisca un interpello disapplicativo (articolo 11, commi 2 e 3, Legge 212/2000), nel qual caso il contribuente può fornire la dimostrazione dell’assenza di effetti elusivi anche ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 156/2015).
EFFETTI DELLA RISPOSTA
Il contenuto della risposta (ovvero, nell’ipotesi in cui si sia formato il silenzio-assenso, l’interpretazione prospettata dall’impresa) – scritta e motivata – vincola l’Amministrazione finanziaria nei confronti dell’impresa richiedente e resta valida finché restano invariate le circostanze di fatto e di diritto sulla base delle quali la stessa è stata resa.
Di conseguenza, ogni atto (anche di carattere impositivo o sanzionatorio) emanato dall’agenzia delle Entrate in difformità al contenuto della risposta (o dell’interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso) è nullo, fermo restando l’esercizio degli ordinari poteri di controllo in relazione a questioni diverse da quelle oggetto di parere; a tal fine, gli uffici che effettuano i controlli, prima di redigere un processo verbale di constatazione o altro atto a contenuto impositivo o sanzionatorio, devono interpellare l’Ufficio competente a rendere la risposta per il necessario coordinamento.
L’agenzia delle Entrate può effettuare verifiche circa l’assenza di variazioni e la corretta applicazione della risposta tramite gli ordinari poteri istruttori.
La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
I contribuenti che si conformano alla risposta resa dall’agenzia delle Entrate (o all’interpretazione proposta dal contribuente, nel caso in cui si sia formato il silenzio-assenzo), a prescindere dall’ammontare del volume d’affari o dei ricavi, possono accedere al regime di adempimento collaborativo (articoli 3-7, Dlgs 128/2015), al ricorrere degli altri requisiti (Cm agenzia delle Entrate 10 aprile 2019, n. 8/E, paragrafo 7.10) (9)
Infine, la Cm 7/E/2023 affronta il tema della variazione dei presupposti di accesso alla procedura, cioè le ipotesi in cui vengano accertate, nell’ambito delle attività di controllo da parte dell’Ufficio, variazioni dell’entità dell’investimento, della sua localizzazione nel territorio dello Stato o delle ricadute occupazionali da esso derivanti, rispetto a quanto prospettato nell’istanza.
In tali casi, è necessario approfondire gli effetti dell’intervenuta variazione di detti elementi al fine di appurare se i presupposti di accesso all’istituto risultino comunque rispettati. Nel caso in cui l’entità effettiva dell’investimento realizzato nel territorio dello Stato sia di ammontare inferiore alla soglia ratione temporis applicabile e/o che le ricadute occupazionali derivanti dall’investimento non siano in concreto significative e durature, il parere reso (o desunto per effetto del silenzio-assenso) non produrrà gli effetti propri della risposta a un’istanza di interpello sui nuovi investimenti, bensì quelli propri di qualsiasi risposta ad istanza di interpello statutario ai sensi dell’articolo 11, Legge 212/2000.
Tali conclusioni valgono anche con riferimento alle ipotesi in cui dovesse verificarsi la totale assenza dei presupposti di accesso alla procedura di interpello sui nuovi investimenti, come nel caso in cui gli investitori dovessero decidere di non dar corso al piano di investimento rappresentato.
Come chiarito nelle premesse della Cm 1° aprile 2016, n. 9/E, «l’area dell’interpello «nuovi investimenti» copre – per espressa previsione dell’articolo 2, comma 1, del citato decreto 147 del 2015 – ogni quesito formulabile dal contribuente in sede di interpello ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 11 dello Statuto», inclusi quelli riguardanti la valutazione preventiva circa l’eventuale assenza di abuso del diritto fiscale o di elusione, la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l’accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall’ordinamento tributario.
Sono considerate investimento anche le fattispecie riconducibili al leveraged buy out che consistono in una serie complessa di operazioni (costituzione di una newco e sottoscrizione di un contratto di finanziamento, operazioni di share deal, fusione fra società o esercizio dell’opzione per il consolidato).
Gli Uffici competenti al rilascio della risposta e alla verifica della corretta applicazione della stessa sono stati individuati con il provvedimento agenzia delle Entrate 20 maggio 2016, n. 77220 (come modificato dal provvedimento 1° marzo 2018, n. 47688).
L’assenza delle informazioni può essere sanata entro 30 giorni dall’invito da parte dell’agenzia delle Entrate. In caso di inottemperanza all’invito, l’istanza è inammissibile.
Ad esempio, accertamenti in ordine ad operazioni di classamento o quelli relativi alla qualificazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria di un determinato bene.
Come quelli collegati alla residenza delle persone fisiche o giuridiche o quelli volti ad accertare la sussistenza di un’autonoma organizzazione ai fini dell’Irap (Rm 28 settembre 2016, n. 82/E) o quelli che richiedano una valutazione circa la natura illecita di un provento.
Possono essere multidisciplinari, ad esempio, gli interpelli in materia di credito d’imposta: ricerca e sviluppo; ricerca, sviluppo, innovazione e design; investimenti in beni strumentali materiali Industria 4.0; investimenti in beni immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0; formazione 4.0; investimenti nel Mezzogiorno; investimenti in start-up innovative; attività di consulenza relative al processo di quotazione delle PMI.
Con la Cm 7/E/2023 viene precisato che la configurazione unitaria dell’interpello non preclude la possibilità da parte dell’Ufficio di rispondere disgiuntamente ai quesiti oggetto dell’istanza, nei limiti in cui la complessità e l’autonomia del quesito stesso lo consentano, fermo restando che il termine ultimo per la risposta ai quesiti non evasi e per la formazione del silenzio-assenso rimane comunque quello di 120 giorni previsto dall’articolo 2, comma 2, Dlgs 147/2015.
Circa il rapporto intercorrente tra l’interpello in questione e gli accordi preventivi (articolo 31-ter, Dpr 600/1973), superando i chiarimenti di cui al paragrafo 6.4 della Cm 25/E/2016, la Cm 7/E/2023 chiarisce che per le fattispecie potenzialmente oggetto di una procedura di accordo internazionale, un’eventuale istanza di interpello sui nuovi investimenti è ammissibile nei limiti in cui il quesito posto abbia natura essenzialmente interpretativa e non attenga, invece, ad aspetti valutativi (quale, ad esempio, la definizione dei metodi di calcolo o dei valori fiscali), tipici delle fattispecie rientranti nell’ambito degli accordi preventivi. Resta fermo che l’istanza di interpello sui nuovi investimenti nelle ipotesi in commento sarà ritenuta ammissibile a condizione che non sia stata preventivamente attivata la procedura degli accordi preventivi di cui all’articolo 31-ter sulle medesime questioni. Qualora la procedura degli accordi preventivi ex articolo 31-ter in merito ai profili valutativi sia attivata successivamente alla ricezione della risposta all’istanza di interpello sui nuovi investimenti, quest’ultima risposta resta efficace nei limiti dell’effettiva rispondenza dei fatti rappresentati in sede di interpello a quelli riscontrati in sede di procedura di accordo.
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