Prima del 31 gennaio 2019, no alla confisca per equivalente in caso di prescrizione del reato
Non può essere confiscato per equivalente il profitto del reato tributario commesso prima del 31 gennaio 2019, se il delitto si è prescritto, a nulla rilevando una precedente condanna non definitiva.
Così è stato deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3238/2023, che costituisce una delle prime applicazioni del recente principio espresso dalle Sezioni unite sulla retroattività della previsione inserita nell’art. 578 bis c.p.p..
In base a tale norma, in vigore dal 31 gennaio 2019, quando è stata ordinata la confisca il giudice di appello o la Cassazione, nel dichiarare il reato estinto (prescrizione o amnistia), decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.
La Cassazione ha rilevato che secondo le Sezioni unite penali - pronuncia del 29 settembre 2022 non ancora depositata - la natura anche sostanziale della norma in questione comporta il divieto di retroattività in senso sfavorevole al reo.
Ne consegue che l’articolo 578 bis non è applicabile in ipotesi di confisca per equivalente ai fatti commessi prima del 31 gennaio 2019 se prescritti.
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