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Prima del 31 gennaio 2019, no alla confisca per equivalente in caso di prescrizione del reato

Immagine del redattore: Luca BajLuca Baj

Non può essere confiscato per equivalente il profitto del reato tributario commesso prima del 31 gennaio 2019, se il delitto si è prescritto, a nulla rilevando una precedente condanna non definitiva.

Così è stato deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza 3238/2023, che costituisce una delle prime applicazioni del recente principio espresso dalle Sezioni unite sulla retroattività della previsione inserita nell’art. 578 bis c.p.p..

In base a tale norma, in vigore dal 31 gennaio 2019, quando è stata ordinata la confisca il giudice di appello o la Cassazione, nel dichiarare il reato estinto (prescrizione o amnistia), decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell’imputato.

La Cassazione ha rilevato che secondo le Sezioni unite penali - pronuncia del 29 settembre 2022 non ancora depositata - la natura anche sostanziale della norma in questione comporta il divieto di retroattività in senso sfavorevole al reo.

Ne consegue che l’articolo 578 bis non è applicabile in ipotesi di confisca per equivalente ai fatti commessi prima del 31 gennaio 2019 se prescritti.

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