Ragionevole durata delle procedure fallimentari
In tema di equa riparazione per la violazione del ter-
mine di durata ragionevole del processo, ex articolo 2,
comma 2, della legge n. 89 del 2001, la durata delle
procedure fallimentari, secondo lo standard ricavabile
dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uo-
mo, è di cinque anni nel caso di media complessità e,
in ogni caso, per quelle notevolmente complesse - a
causa del numero dei creditori, della particolare natura
o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipa-
zioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione
di giudizi connessi o della pluralità di procedure con-
corsuali interdipendenti - non può superare la durata
complessiva di sette anni. Per i creditori ammessi al
passivo, il termine dal quale decorre il computo della
ragionevole durata di una procedura fallimentare de-
corre dal decreto di ammissione. Superato tale termi-
ne, il danno non patrimoniale per l'irragionevole dura-
ta del processo, inteso come danno morale soggettivo
correlato a turbamenti di carattere psicologico, nel ri-
spetto dei principi cardine che la Corte Europea ritrae
dall'articolo 6 della Cedu, si intende come conseguen-
za normale, ancorché non automatica e necessaria,
della violazione del diritto alla ragionevole durata del
processo, di cui all'articolo 6 della Convenzione euro-
pea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle li-
bertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti
di carattere psicologico che la lesione di tale diritto so-
litamente provoca alle parti del processo. Una volta ac-
certata e determinata l'entità della stessa durata irra-
gionevole, il giudice deve ritenere tale danno esistente,
sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concre-
to, di circostanze particolari che facciano positiva-
mente escludere che tale danno sia stato subito dal ri-
corrente. (Ha, pertanto, errato la Corte d'appello - ha
osservato la Suprema Corte - in presenza di una pro-
cedura fallimentare durata quattordici anni, a negare
l'an del diritto alla equa riparazione ai creditori am-
messi al passivo, avendo il magistrato designato rite-
nuto che i ricorrenti erano onerati di formulare specifi-
che allegazioni in ordine al pregiudizio concretamente
patito, e i giudici dell'opposizione sostenuto che a
escludere l'indennizzabilità bastasse la constatazione
della particolare complessità della procedura operata dal primo giudice. Al contrario, per dichiarare insussi-
stente il pregiudizio da irragionevole durata del pro-
cesso occorre accertare la sussistenza, nel caso concre-
to, di circostanze particolari che facciano positivamen-
te escludere che tale danno fosse sia stato subito dalle
parti interessate). (M.Fin.)
Sezione II, ordinanza 24 ottobre 2022 n. 31274 - Pres.
Bertuzzi; Rel. Scarpa; Ric. IMECI S.r.l. e altri; Controric.
Ministero della Giustizia
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