Riciclaggio e sequestro
L’immissione in Italia di grosse somme di denaro, senza una spiegazione convincente, è sufficiente ad integrare il fumus del reato di riciclaggio. In quest’ottica il sequestro è ammissibile se si può ipotizzare che le somme di denaro derivino da delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, essendo sufficiente per la misura cautelare reale l’astratta configurabilità del reato presupposto. La Cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero contro la decisione del Tribunale di annullare il sequestro di circa cinquecentomila Euro introdotti nello Stato italiano dagli indagati. Per gli Ermellini, infatti, l’accertamento del reato di riciclaggio non richiede l’esatta individuazione del reato presupposto, bensì è necessario che questo venga delineato nei suoi aspetti essenziali.
(Cass. sez. II penale, sentenza n. 2466 del 21 gennaio 2021).
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