Risparmiatore esperto ed obbligo informativo
In tema di contratti di intermediazione finanziaria, la Cassazione chiarisce che l'esperienza dell'investitore non esclude l'obbligo informativo spettante alla banca. Pertanto, anche se l'ordinante è un risparmiatore esperto, sussiste sempre l'obbligo dell'istituto bancario di fornire, in qualità di intermediario finanziario, informazioni sui titoli da acquistare.
Difatti, la Suprema Corte, con l'ordinanza n. 10112 del 16 aprile 2021, ha respinto il ricorso proposto dalla Banca 121 (ora Mps) avverso la condanna a pagare a titolo di risarcimento la somma di Euro 165.000,00 ad un proprio cliente per inadempimento degli obblighi informativi afferenti un contratto di investimento stipulato nel 1996.
Post correlati
Mostra tuttidi Damiano Peruzza, Giorgio Emanuele Degani Il Sole 24 Ore , Estratto da “NORME E TRIBUTI”, 19 febbraio 2024 Il diritto all’agevolazione...
Avv. Federico Luppi e Avv. Matilde Bellingeri - Studio Legale Diodà Gli esempi dei possibili utilizzi della nuova Intelligenza...
di Mario Finocchiaro Il Sole 24 Ore , Estratto da “Norme&Tributi Plus Diritto ”, 20 ottobre 2023 Nel concordato preventivo con continuità...
コメント