Superbonus: allarme contenzioso
Avv. Sara Vetteruti - Centro Studi Jlc - Studio Legale Jlc
Fin dal 2020, dalla sua introduzione, il Superbonus ha fatto parlare di sé giornalmente. Innumerevoli gli interventi correttivi, i chiarimenti, le prassi interpretative, le circolari di Agenzia delle Entrate, i blocchi e sblocchi al mercato delle cessioni, le scadenze e le proroghe che lo hanno riguardato e annunciate da ogni giornale del paese.
Nonostante il 31/12/2023 abbia messo la parola fine all’aliquota del 110%, tuttavia, il Superbonus è destinato a far parlare ancora molto di sé.
Si è aperta l’era del contenzioso
Davvero ampio il novero dei profili che potrebbero condurre a contenziosi tra committenti ed imprese, così come quelli che potrebbero derivare dalla massiccia attività di controllo in corso.
Le prime pronunce di merito sono già disponibili, e per lo più riguardano il caso di coloro che speravano di poter beneficiare del Superbonus 110, ma non sono riusciti ad avviare i lavori in tempo utile.
Due pronunce in particolare, si sono di recente occupate del caso di un committente che aveva affidato l’esecuzione di opere di per le quali era previsto il riconoscimento di considerevoli benefici fiscali mediante apposito contratto di appalto, e che non ha mai visto partire il cantiere in tempo utile per poter fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa di riferimento.
La prima pronuncia è stata resa in data 2 novembre 2023 dal Tribunale di Frosinone (n. 1080).
Tale sentenza affronta, per quanto di interesse e sul presupposto del fatto che l’impresa contumace non ha dato prova a discarico quanto al contestato inadempimento, la tematica relativa alla individuazione del danno effettivamente patito dal committente.
Il Giudice, infatti, rileva come ai fini della domanda di risarcimento del danno debba tenersi in debita considerazione il fatto che la impossibilità di accedere al Superbonus 110 non comportava la impossibilità di accedere a diversi bonus fiscali (minori), e che sarebbe stato onere del committente dare eventuale prova di tale impossibilità. Di conseguenza il danno viene liquidato nella misura della differenza tra l’aliquota persa del Superbonus e l’aliquota del diverso bonus maggiormente conveniente per il committente stesso. Nel concreto il Giudice, rilevando che al tempo il committente stesso avrebbe potuto accedere, alla sussistenza di determinati requisiti, ad una agevolazione pari al 90% delle spese sostenute, e rilevando che il committente stesso non ha dato prova dell’impossibilità di accedere a questa o diverse agevolazioni, ha ritenuto non potesse escludersi la possibilità del ricorrente di avvalersi di tale diversa agevolazione, liquidando il danno nella misura della «percentuale “minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell’inadempienza».
La seconda pronuncia, più recente, è quella del 13 febbraio 2024 resa dal Tribunale di Roma (sezione X civile). Tale pronuncia, pur non riguardando specificatamente il Superbonus 110, ma piuttosto il cd. Bonus Facciate (90%), merita di essere analizzata con attenzione, poiché il Giudice coglie alcuni degli elementi maggiormente significativi nella valutazione della richiesta di risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dei lavori.
In punto risarcibilità e risarcimento del danno, infatti, il ragionamento del Tribunale romano fornisce alcuni spunti di particolare interesse.
In primo luogo viene ritenuta risarcibile non la «lesione di un diritto soggettivo ma» la «lesione di un’aspettativa legittima ad un diritto soggettivo non ancora maturato», potendo quindi «essere risarcita la chance […] che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore […] avesse ultimato tempestivamente i lavori».
La individuazione di tale chance, tuttavia e nella ricostruzione del Giudice, deve passare il vaglio di alcuni fondamentali elementi:
«la mancata dimostrazione della sussistenza da parte del condominio di tutti i requisiti ulteriori per poter usufruire del bonus (regolarità urbanistico edilizia di tutti gli immobili coinvolti, etc.)»;
il «concorso del fatto colposo del creditore, atteso che questi […] aveva contrattualmente il diritto di rivolgersi ad altra ditta solvibile e non “incagliata” sostituendo l’appaltatore per realizzare tempestivamente i lavori»;
Il fatto che «parte attrice neppure ha offerto adeguata dimostrazione del fatto che, a causa di tale ritardo, essa abbia perso il diritto a far valere altri bonus fiscali».
Tutti questi elementi concorrono alla riduzione del danno risarcibile, in virtù del fatto che non si vuole consentire al committente attore di beneficiare di un cospicuo risarcimento del danno ipoteticamente connesso alla perdita di chance semplicemente allegando la sussistenza del medesimo, in assenza di sufficiente prova della concretezza ed attualità di detta chance.
Particolarmente significativo, poi, il fatto che entrambe le sentenze pongano l’accento, pur da una prospettiva differente, sul fatto che l’attore che agisce per il risarcimento del danno debba sempre tenere in debita considerazione la sfera attinente il possesso o meno dei requisiti necessari per poter fruire dei benefici fiscali. In particolare modo la sentenza del Tribunale di Roma fornisce una prospettiva estremamente rilevante, nella parte in cui evidenzia come gravi sull’attore/committente l’onere di dare prova della sussistenza di tutti i requisiti (soggettivi ed oggettivi) che gli avrebbero consentito di fruire dei benefici fiscali di cui lamenta la perdita (di chance).
Si tratta di un elemento di non secondaria importanza, poiché il riconoscimento del danno che prescinda da tale fondamentale prova, aprirebbe le porte al rischio di riconoscere un risarcimento in capo a soggetti che in ogni caso ed a prescindere dall’inadempimento dell’impresa non avrebbero comunque avuto i requisiti per accedere ai benefici. Vi sarebbe cioè il rischio di riconoscere il risarcimento di un danno di fatto inesistente. Sarà interessante, quindi, assistere allo sviluppo degli orientamenti giurisprudenziali sul punto da parte dei Giudici di merito, anche in previsione del prossimo filone di contenzioso derivante dai cantieri che non sono stati conclusi entro il 31/12/2023, per i quali parte delle opere, quelle non inserite in uno Stato Avanzamento Lavori approvato entro il medesimo 31/12/2023, sono passate dalla aliquota del 110% (o 90%) a quella del 70%.
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