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Immagine del redattoreLuca Baj

Violazione dei sigilli

La Cassazione, sezione III penale, con sentenza n. 8799 del 2021, in tema di violazione dei sigilli, ex art. 349 c.p., ha affermato due nuovi principi:

- il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell’art. 349 c.p., di assicurare la conservazione o la identità della cosa, senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica in malam partem;

- il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale rimozione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell’autorità, tanto che lo stato di flagranza per tale reato può essere ritenuto sussistente con riferimento non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l’indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell’immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso.

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