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Immagine del redattoreLuca Baj

Comportamento anomalo dell'investitore e concorso di colpa


Con la sentenza della Cassazione n. 31453 del 25 ottobre 2022, è stato disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Ancona, per la riforma della sentenza di secondo grado, in applicazione del principio per il quale il comportamento anomalo dell'investitore determina un potenziale concorso di cause nella verificazione del danno di cui non si può non tenere conto.

Gli elementi presuntivi sintomatici di un contegno significativamente anomalo dell’investitore possono ricavarsi “dal numero o dalla ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, dal valore complessivo delle stesse, dall’esperienza acquisita nell’investimento di prodotti finanziari, dalla conoscenza, da parte dell’investitore, del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e dalle sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (Cass. 13/12/2013, n.27925; Cass. 22/11/2018, n.30161; Cass. 17/01/2020, n.857)”.

La responsabilità solidale dell’intermediario può escludersi quando il comportamento illecito del consulente preposto non sia funzionalmente e strumentalmente collegabile con l’incarico ricevuto e sia dettato da fini di privata autonomia, rispetto ai quali l’intermediario non sia nemmeno mediatamente interessato o compartecipe.

Da qui, la violazione da parte del promotore finanziario degli obblighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa dell’investitore, qualora questi tenga un contegno significativamente anomalo: ciò consente di determinare con maggiore chiarezza la quota di danno risarcibile che si possa ragionevolmente imputare all’intermediario finanziario.

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