Criptovalute e tracciabilità dei trasferimenti
Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di aggiornamento delle norme sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi, estendendo il campo di applicazione di tali norme ai trasferimenti di criptovalute.
Le modifiche proposte garantiranno la trasparenza finanziaria sugli scambi di criptovalute e forniranno all’Unione europea un quadro solido e proporzionale, conforme agli standard internazionali più esigenti in materia di scambio di criptovalute, in particolare alle raccomandazioni 15 e 16 del FATF-GAFI, l’organo di vigilanza internazionale sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.
L’obiettivo di queste modifiche è quello di introdurre l’obbligo per i fornitori di servizi di criptovalute di raccogliere e rendere accessibili determinate informazioni sull’ordinante e sul beneficiario dei trasferimenti di criptovalute da loro gestiti.
È quanto fanno attualmente i prestatori di servizi di pagamento per i bonifici bancari. Ciò garantirà la tracciabilità dei trasferimenti di criptovalute per poter meglio identificare eventuali transazioni sospette ed intervenire tempestivamente.
Il nuovo accordo consentirà all’UE di affrontare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo legati a queste nuove tecnologie, conciliando al contempo la competitività, la protezione dei consumatori e degli investitori e la tutela dell’integrità finanziaria del mercato interno.
Per quanto riguarda la protezione dei dati, i colegislatori hanno concordato che il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) rimanga applicabile ai trasferimenti di fondi e che non saranno istituite norme separate sulla protezione dei dati.
La migliore tracciabilità dei trasferimenti di criptovalute renderà inoltre più difficile per le persone e le entità soggette a misure restrittive cercare di aggirarle.
Inoltre, i fornitori di servizi di criptovalute dovranno implementare politiche, procedure e controlli interni adeguati per mitigare i rischi di elusione delle misure restrittive nazionali e dell’Unione.
A tempo debito, gli Stati membri dovranno garantire che tutti i fornitori di servizi di criptovalute si qualifichino come soggetti obbligati ai sensi della quarta direttiva antiriciclaggio.
Ciò consentirà all’UE di allinearsi alle raccomandazioni del FATF-GAFI e di uniformare le condizioni tra gli Stati membri che finora hanno sviluppato approcci diversi in materia.
I colegislatori hanno inoltre concordato sull’urgenza di garantire la tracciabilità dei trasferimenti di criptovalute e hanno scelto di allineare il calendario di applicazione di questo regolamento a quello del regolamento MiCA.
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