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Daniel Piscitelli

Doppio binario per le azioni di classe in Italia

Avv. Cino Raffa Ugolini - Lègister Avvocati


Dallo scorso 25 giugno la class action in Italia viaggia su due diversi binari: il Dlgs 28/2023, in attuazione della Direttiva 2020/1828 del Parlamento Europeo, ha introdotto una nuova azione rappresentativa che si affianca alla procedura prevista dalla legge 31/2019.


Fonti normative

Nell’ordinamento italiano esistono due tipologie di tutela collettiva.

La legge n. 31 del 12.4.2019 (“Legge 31”) contiene una disciplina generale dell’azione di classe a tutela di diritti individuali omogenei nei confronti di imprese e gestori di servizi pubblici, che può essere promossa da persone (consumatori, professionisti, imprese) in base al principio dell’opt in. Il promotore deve nominare un avvocato e conferirgli procura. I membri della classe possono aderire all’azione anche senza nominare un difensore.

In attuazione della Direttiva 2020/1828 del Parlamento Europeo sulle azioni rappresentative, è stato emanato il Dlgs. N. 28 del 10.3.2023 (“Decreto 28”), che modifica il codice del consumo per disciplinare le azioni collettive promosse solo da associazioni di consumatori aventi particolari requisiti. Le associazioni aventi legittimazione non necessitano di procura da parte dei consumatori.

La Legge 31 si applica alle condotte illecite poste in essere successivamente al 19 maggio 2021. Secondo la prevalente interpretazione, l’azione di classe generale non può tutelare fattispecie in parte occorse prima e in parte dopo la data di riferimento menzionata.

Il Decreto 28 si applica alle violazioni successive al 25 giugno 2023. Inoltre, è prevista eccezionalmente una disposizione specifica per la prescrizione e la decadenza delle azioni rappresentative: il ricorso notificato interrompe la prescrizione dei diritti dei consumatori tutelabili con le azioni risarcitorie e dal deposito del ricorso sono impedite le decadenze a loro carico.

Il Giudice competente a conoscere delle azioni di classe e delle azioni rappresentative è la sezione specializzata in materia di imprese del tribunale del luogo ove ha sede la resistente.

Il Ministero della giustizia ha istituito un’apposita area dedicata alle azioni di classe e rappresentative sul portale dei servizi telematici in modo che tutti gli interessati possano essere informati dell’esistenza delle azioni e della possibilità di aderirvi.

Decorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso sul citato portale, non possono essere proposte ulteriori azioni basate sugli stessi fatti e nei confronti dello stesso resistente, salvo il caso di inammissibilità o di rigetto per motivi processuali.

Non è prevista la possibilità di riunione di azioni collettive soggette ai due regimi previsti dalla legge.


Caratteristiche delle tutele collettive

L’azione di classe prevista dalla Legge 31 è un’azione generale a tutela dei titolari di diritti individuali omogenei esperibile in qualsiasi materia contrattuale o aquiliana per ottenere risarcimenti dei danni, restituzioni o provvedimenti inibitori.

Riteniamo condivisibile la pronuncia del Tribunale di Venezia, secondo cui “si ravvisa l’omogeneità dei diritti in capo a parte ricorrente e ai possibili aderenti all’azione di classe …. trattandosi di soggetti portatori di situazioni giuridiche soggettive che traggono origine dalla medesima reiterata condotta illecita ascritta alla società convenuta, la cui tutela dipende dalla risoluzione di comuni questioni di fatto e di diritto idonee ad essere definite con un solo provvedimento giurisdizionale di contenuto uniforme” (Tribunale Venezia, ordinanza 05/04/2017, pubblicata da Il Caso).

Dal punto di vista temporale, la pronuncia del giudice veneziano chiarisce che la definizione di diritti omogenei comprende non solo i diritti lesi da un unico fatto, realizzatosi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, generatore di danno nei confronti di una pluralità di soggetti, ma contempla anche i diritti lesi da condotte illecite reiterate nel tempo con analoghe conseguenze dannose. Qualora un’associazione di consumatori intenda promuovere un’azione in base alla Legge 31 deve essere iscritta nell’elenco pubblico tenuto dal Ministero della giustizia.

L’azione rappresentativa prevista dal Decreto 28 è concessa solo alle associazioni di consumatori debitamente iscritte in un elenco pubblico tenuto dal Ministero per la transizione ecologica.

Le azioni rappresentative ex Decreto 28 possono tutelare solo un elenco chiuso di 68 materie indicate in un allegato della Direttiva 2020/1828, fra le quali, ad esempio, la tutela dei consumatori, la responsabilità del produttore, i rimedi contro le violazioni antitrust, il commercio elettronico, i dati personali, i prodotti farmaceutici, la pubblicità ingannevole, i servizi finanziari, bancari e assicurativi, i trasporti di ogni tipo, i viaggi organizzati, la sicurezza dei prodotti alimentari, i servizi d’investimento e la tutela collettiva del risparmio, i servizi di pagamento, il credito al consumo, gli immobili residenziali, gli apparecchi medicali, il collocamento di strumenti finanziari. Il Decreto 28 fissa stringenti requisiti per l’iscrizione nell’elenco pubblico delle associazioni di consumatori, fra i quali l’indipendenza, la soggezione ad un organo di controllo per prevenire il conflitto d’interessi, l’assenza di fini di lucro e il possesso di un sito per pubblicizzare l’attività.

Le azioni rappresentative posso essere esperite per ottenere provvedimenti inibitori o compensativi e possono essere transfrontaliere, ovvero proposte in Italia da associazioni di consumatori straniere o promosse in un altro Stato membro dell’Unione da un’associazione di consumatori nazionale, in entrambi i casi purché le associazioni abbiano i requisiti fissati dalla Direttiva 2020/1828 e siano iscritte nell’elenco tenuto dalla Commissione Europea.

È possibile che un’azione transfrontaliera regolata dal Decreto 28 coesista con un’azione nazionale ex Legge 31 promossa per tutelare identiche violazioni da parte di un soggetto diverso dalle associazioni di consumatori qualificate.

Il Decreto 28 introduce un divieto per le associazioni di consumatori di proporre azioni in forza della Legge 31 nelle 68 materie elencate dal Decreto 28 stesso.

Mentre la Legge 31 non disciplina il finanziamento delle azioni di classe, il Decreto 28 regola questa fattispecie, limitando il conflitto d’interesse dei finanziatori e prevedendo anche l’obbligo delle associazioni dei consumatori di rivelare i dettagli del finanziamento ricevuto per promuovere l’azione.


Applicabilità della mediazione

L’azione di classe è astrattamente concessa anche per materie alle quali è applicabile la mediazione obbligatoria, salvo per le azioni inibitorie, per le quali è espressamente esclusa. L’art. 15 del Dlgs n. 28 del 2010 in materia di mediazione, come modificato dalla riforma Cartabia, dispone che, nell’azione rappresentativa, la conciliazione intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti, che vi abbiano espressamente consentito.

In assenza di una disposizione sull’applicabilità della mediazione all’azione di classe disciplinata dal codice di rito, è ragionevole ritenere che la disposizione dell’art. 15 sopra citato possa estendersi per analogia alle azioni ex Legge 31 e quindi la eventuale conciliazione possa essere sfruttata dagli aderenti successivamente all’avvio della mediazione.

Ricordiamo che le azioni di classe italiane sono basate sul principio dell’opt in e quindi è necessaria una manifestazione di volontà dell’aderente per partecipare all’azione e alla conciliazione.


Il procedimento

Il Codice di procedura civile assoggetta le azioni collettive al rito sommario di cognizione, oggi divenuto, a seguito della riforma Cartabia, procedimento semplificato di cognizione.

Si tratta di una scelta discutibile, in quanto il rito prescelto è pensato per trattare procedimenti i cui fatti non siano controversi e che richiedano un’istruttoria sommaria, caratteristiche spesso assenti in caso di contenziosi con molteplici parti e questioni giuridiche complesse, ancorché seriali.

Il procedimento è suddiviso in tre fasi.

La prima riguarda l’ammissibilità dell’azione, da intendersi nel senso della certificazione della classe nel senso anglosassone.

La seconda fase disciplina il merito vero e proprio, l’istruzione probatoria e l’adesione dei membri della classe. Aspetti peculiari della fase istruttoria sono rappresentati dalla possibilità che le spese del consulente tecnico del giudice siano poste a carico del resistente e dalla facoltà del giudice di avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici. Sono altresì ammessi ordini di esibizione particolarmente invasivi.

La terza fase inizia con la sentenza di merito che, in caso di accoglimento, provvede in ordine alle domande, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui devono essere portatori gli aderenti alla classe, nomina il giudice delegato per la procedura di adesione e il rappresentante comune della classe, che può essere diverso dal ricorrente e fissa il fondo spese dovuto da ciascun aderente.

Dopo l’emanazione della sentenza, il rappresentante comune della classe presenta il progetto di liquidazione dei diritti degli aderenti, a cui il resistente e gli aderenti possono fare osservazioni.

Il progetto viene approvato e reso esecutivo dal giudice delegato con decreto.

Con lo stesso decreto, il giudice liquida le competenze del rappresentante comune e dei difensori del ricorrente originario in misura percentuale decrescente, secondo una tabella commisurata al numero dei partecipanti all’azione e al valore complessivo dovuto ai membri della classe.

Tutti gli interessati possono impugnare il decreto del giudice delegato. Le opposizioni danno avvio a uno o più subprocedimenti, anche per le posizioni di singoli aderenti.

L’opposizione al decreto è decisa dal collegio.

Inoltre, l’aderente può esercitare la facoltà di opt out solo prima che il decreto diventi definitivo nei suoi confronti. Il codice di rito disciplina anche le transazioni proposte dalle parti o dal giudice in corso di causa. In caso di raggiungimento di una conciliazione, gli aderenti possono dichiarare di accedere all’accordo o possono esercitare la facoltà di opt out.

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