E’ ammissibile il tetto massimo agli utili societari?
La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano ha pubblicato la nuova massima n. 189 del 16 giugno 2020 sulle clausole che pongono un “tetto massimo” al diritto agli utili (artt. 2247, 2265, 2350 e 2433 c.c.). Di seguito il testo della massima come espressamente riportata sul sito del Consiglio Notarile di Milano. Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che pongono un «tetto massimo» al diritto all’utile, quali ad esempio le clausole che dispongano: (i) limiti massimi espressi in misura assoluta, esercizio per esercizio; (ii) limiti massimi espressi in misura relativa, assumendo come parametro un dato variabile, quale ad esempio il capitale sociale o il patrimonio netto; (iii) limiti massimi espressi solo in relazione al tempo, prevedendo che gli utili di una categoria di azioni o di quote o di determinate quote spettino a decorrere da una determinata data. Qualora siffatte clausole siano tali da configurare, a decorrere da un dato momento della vita della società, la sopravvivenza di categorie di azioni o di categorie di quote o di determinate quote del tutto prive del diritto all’utile per l’intera durata residua della società, la loro legittimità dipende dalla permanenza di ulteriori diritti patrimoniali, quali il diritto alla distribuzione di riserve e/o alla distribuzione del residuo attivo di liquidazione.
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