FINTECH: nuove frontiere per gli investimenti
Avv. Luca Baj - Studio Legale Jlc
Il Decreto Fintech n.25 del marzo 2023 (convertito in L.52/2023) ha introdotto nel nostro ordinamento la regolamentazione in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale.
Si tratta di una vera novità, che amplierà il novero degli strumenti finanziari, delle loro poliedriche caratteristiche, dei mercati di regolazione, degli emittenti, dei sistemi di negoziazione e scambio.
L’iniziativa MICAR (adottata dal Consiglio UE in data 16 maggio 2023 con il “Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937”), di matrice europea, muoveva dall’esigenza di giungere finalmente a soluzioni relative alle problematiche di applicazione della disciplina dei servizi di investimento che l’ESMA aveva sollecitato ai regolatori nazionali, tenuto conto delle complesse attività in termini di trasparenza e informativa relativi all’emissione, all’offerta al pubblico ed all’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su piattaforme di negoziazione specifiche per i crypto-assets.
Con il decreto in argomento, il Legislatore italiano non si è limitato ad adottare una disciplina applicabile alle infrastrutture di mercato DLT, spingendosi ad impostare invece una cornice giuridica assai più articolata che, per lo studioso della materia, coinvolge il diritto civile, societario e dei mercati finanziari. Infatti, la normativa è indirizzata a regolamentare l’emissione di “strumenti finanziari digitali”, quali azioni, obbligazioni, titoli di debito emessi dalle società, obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti, strumenti del mercato monetario, quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), e così via. Si tenga in considerazione che Consob, nell’esercizio dei propri poteri di implementazione regolamentare, potrà includere nel novero degli strumenti che gli emittenti potranno assoggettare alla disciplina del Decreto Fintech, i derivati e le quote di partecipazione ad una s.r.l., anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti.
La complessità dell’impianto normativo è dovuta alla necessità di individuazione e monitoraggio circa i requisiti concernenti l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché del loro funzionamento. Al quadro così tratteggiato si accompagna la preminente necessità di tutela dei “sottoscrittori” e dei possessori di cripto-attività, sia in sede di emissione, di offerta al pubblico e di ammissione alla negoziazione di cripto-attività, sia per quanto riguarda le misure di prevenzione contro l’abuso e la propalazione di informazioni privilegiate, e la manipolazione del mercato relativamente; misure queste che dovranno essere volte a garantire l’integrità dei mercati delle cripto-attività.
Altro fronte non di minor rilevanza è rinvenibile nel Regolamento (UE) 2023/1113 di giugno, con il quale l’Unione è intervenuta sulla modifica normativa del 2015, circa le misure preventive dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e sulle politiche, le procedure e i controlli interni per assicurare l’effettiva implementazione di misure restrittive qualora almeno uno dei fornitori di servizi di pagamento o dei prestatori di servizi per le cripto-attività coinvolti nei trasferimenti di fondi o cripto-attività abbia la sua sede legale o sia stabilito nell’Unione.
Il successivo Regolamento 2024/1114 ha stabilito gli obblighi in materia di trasparenza e informativa relativi all’emissione, all’offerta al pubblico ed all’ammissione di cripto-attività alla negoziazione su una piattaforma per i crypto-assets, nonché i requisiti concernenti l’autorizzazione e la vigilanza dei prestatori di servizi per le cripto-attività, degli emittenti di token collegati ad attività e degli emittenti di token di moneta elettronica, nonché per il loro funzionamento, organizzazione e governance.
Secondo alcuni commentatori, il Decreto Fintech non pare poter assolvere alla funzione di regolamentazione giuridica completa sugli strumenti finanziari digitali, dovendosi ritenere, al contrario, che l’ampliamento operato nel TUF al riconoscimento dell’esistenza di questi palesi la necessità di ulteriori adeguamenti che tengano in considerazione le immaginabili criticità che vanno al paio con l’elevato contenuto tecnologico. Particolare attenzione dovrà ancora essere dedicata al monitoraggio costante dell’applicazione e dell’adeguamento della disciplina in tema di custodia o amministrazione, dello scambio con fondi o con altre cripto-attività, e di trasferimento per conto di clienti.
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