Il rifiuto a fornire indicazioni sulla propensione al rischio non libera l'intermediario
In tema di intermediazione mobiliare, l'intermediario finanziario, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi, non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento nel caso in cui l'investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l'intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (come, ad esempio, l'età, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato). (M.Fin.)
Sezione I, ordinanza 23 gennaio 2023 n. 2006 - Pres. De Chiara; Rel. Caiazzo; Ric. Mari; Controric. Intesa Sanpaolo Spa
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