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Immagine del redattoreLuca Baj

Investimenti: concorso di colpa dell'investitore se non è diligente

La violazione da parte del promotore finanziario degli ob- blighi di comportamento che la legge pone a suo carico non esclude la configurabilità di un concorso di colpa del- l’investitore, qualora questi tenga un contegno significati- vamente anomalo ovvero, sebbene a conoscenza del com- plesso “iter” funzionale alla sottoscrizione dei programmi di investimento, ometta di adottare comportamenti osservanti delle regole dell’ordinaria diligenza od avalli con- dotte del promotore devianti rispetto alle ordinarie regole del rapporto professionale con il cliente e alle modalità di affidamento dei capitali da investire, così concorrendo al verificarsi dell’evento dannoso per inosservanza dei più elementari canoni di prudenza ed oneri di cooperazione nel compimento dell’attività di investimento.


Per la Suprema corte, in tema di intermediazione finan- ziaria, la società preponente risponde, in solido, del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari da essa indicati in tutti i casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il danno e l’esecuzione delle incombenze affidate al promotore e quindi non solo quando detto promotore sia venuto meno ai propri do- veri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente, ma anche in tutti i casi in cui il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all’esercizio delle incombenze affidategli. Va detto, inoltre, che nel giudizio di risarcimento promosso dal cliente nei confronti dell’intermediario finanziario per i danni arrecati dal promotore finanziario infedele, l’intermediario assume la posizione di terzo rispetto al promotore autore dell’illecito, con la conseguenza che la quietanza rilasciata da quest’ultimo e relativa alla rice- zione del denaro da parte del cliente deve considerarsi alla stregua della scrittura privata proveniente dal terzo ed è, dunque, priva dell’efficacia probatoria che ha la scrittura fra le parti secondo l’articolo 2702 del Cc, aven- do una valenza meramente indiziaria e potendo essere liberamente contestata.


Sezione VI, ordinanza 29 dicembre 2020 n. 29798

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