Moneta virtuale: offerta fuori sede va autorizzata
L'attività implicante l'utilizzo della moneta virtuale quale proposta di investimento è soggetta agli adempimenti di cui agli articoli 91 e seguenti del Tuf (decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all'articolo 166, comma 1, lettera c), del Tuf, laddove è punito lo svolgimento da parte di soggetto non abilitato che "offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento" (in parte motiva la Corte ha ricordato la definizione di moneta virtuale data dal legislatore italiano, nell'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, lettera qq), nel senso che per valuta digitale deve intendersi "la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e tra- sferita, archiviata e negoziata elettronicamente").
Sezione II, sentenza 26 ottobre-22 novembre 2022 n. 44378; Pres. Diotallevi; Rel. Coscioni; Pm (diff.) Molino; Ric. Proc. Rep. Trib. Brescia in proc. Melis.
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