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Immagine del redattoreLuca Baj

Swap: nuova pronuncia della Cassazione anche sull'up front


Con Ordinanza n. 21008 del 1° luglio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in merito alle caratteristiche dei contratti di Interest Rate Swap (IRS) e alla loro validità.


In particolare, evidenzia la Cassazione, l’interest rate swap (IRS) è un contratto di scambio (swap) di obbligazioni pecuniarie future, definito come un derivato over the coun


ter (OTC) ossia un contratto:


- in cui gli aspetti fondamentali sono disciplinati dalle parti;

- non standardizzato;

- rispetto al quale l’intermediario è solitamente controparte del proprio cliente.


L’interest rate swap è il contratto derivato che prevede l’impegno reciproco delle parti di pagare l’una all’altra, a date prestabilite, gli interessi prodotti da una stessa somma di denaro, presa quale astratto riferimento e denominato nozionale, per un dato periodo di tempo, gli elementi essenziali di un interest rate swap sono stati individuati:

- nella data di stipulazione del contratto (trade date);

- nel capitale di riferimento, detto nozionale (notional principal amount), che non viene scambiato tra le parti, e serve unicamente per il calcolo degli interessi;

- nella data di inizio (effective date), dalla quale cominciano a maturare gli interessi (normalmente due giorni lavorativi dopo la trade date);

- nella data di scadenza (maturity date o termination date) del contratto;

- nelle date di pagamento (payment dates), cioè quelle in cui sono scambiati i flussi di interessi;

- nei diversi tassi di interesse (interest rate) da applicare al detto capitale.




Il contratto di “interest risk swap” con “up front“, evidenzia la Cassazione, non è di per sé nullo per difetto o illiceità della causa, occorrendo verificare caso per caso il concreto assetto dei rapporti negoziali predisposto dalle parti, sicché detto contratto deve ritenersi valido se la causa aleatoria del contratto di “swap” e quella del sottostante rapporto di finanziamento, pur collegate, restano autonome e distinte, senza risultare snaturate e senza comportare alcuna alterazione del rischio a carico dell’operatore commerciale.

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