Valuta virtuale è uno strumento di investimento
La valuta virtuale deve essere considerata uno “strumento
di investimento” perché consiste in un “prodotto
finanziario” e deve dunque essere disciplinata dalle norme in
materia di intermediazione finanziaria (articolo 94 e
seguenti del Tuf). La II sezione penale, accogliendo il ricorso
del Pg, ha disposto un nuovo giudizio in merito al mancato
sequestro preventivo di un wallet contenente 30 bitcoin
relativamente ai reati, ipotizzati, di esercizio abusivo
dell’attività finanziaria e autoriciclaggio. Nel caso specifico
all’imputato era stata contestata la raccolta di fondi che
“aveva avuto come scopo la creazione di una piattaforma
decentralizzata di servizi logistici”, e il fatto che “a chi aveva
contribuito erano stati corrisposti in cambio LWF Coin, che
costituivano titoli per l’utilizzo dei servizi della piattaforma”.
Per la Corte ricorrono tutti gli elementi distintivi
dell’investimento finanziario, poiché i soggetti interessati
all’investimento per ottenerlo: “a) hanno erogato capitali
(sotto la forma di bitcoin); b) con l’aspettativa di ottenere
un rendimento, costituito dalla corresponsione di altre
monete virtuali che avrebbero permesso la partecipazione
alla piattaforma, dal valore variabile a seconda del momento
dell’acquisto e che avrebbe acquistato maggior valore se il
progetto relativo alla piattaforma avesse avuto successo; c)
hanno assunto su di sé un rischio connesso al capitale
investito”.
Corte di cassazione -
Sezione II penale -
Sentenza 22 novembre 2022
n. 44378
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