top of page
Immagine del redattoreLuca Baj

Valuta virtuale è uno strumento di investimento

La valuta virtuale deve essere considerata uno “strumento

di investimento” perché consiste in un “prodotto

finanziario” e deve dunque essere disciplinata dalle norme in

materia di intermediazione finanziaria (articolo 94 e

seguenti del Tuf). La II sezione penale, accogliendo il ricorso

del Pg, ha disposto un nuovo giudizio in merito al mancato

sequestro preventivo di un wallet contenente 30 bitcoin

relativamente ai reati, ipotizzati, di esercizio abusivo

dell’attività finanziaria e autoriciclaggio. Nel caso specifico

all’imputato era stata contestata la raccolta di fondi che

“aveva avuto come scopo la creazione di una piattaforma

decentralizzata di servizi logistici”, e il fatto che “a chi aveva

contribuito erano stati corrisposti in cambio LWF Coin, che

costituivano titoli per l’utilizzo dei servizi della piattaforma”.

Per la Corte ricorrono tutti gli elementi distintivi

dell’investimento finanziario, poiché i soggetti interessati

all’investimento per ottenerlo: “a) hanno erogato capitali

(sotto la forma di bitcoin); b) con l’aspettativa di ottenere

un rendimento, costituito dalla corresponsione di altre

monete virtuali che avrebbero permesso la partecipazione

alla piattaforma, dal valore variabile a seconda del momento

dell’acquisto e che avrebbe acquistato maggior valore se il

progetto relativo alla piattaforma avesse avuto successo; c)

hanno assunto su di sé un rischio connesso al capitale

investito”.


Corte di cassazione -

Sezione II penale -

Sentenza 22 novembre 2022

n. 44378


Post correlati

Mostra tutti

Comments


bottom of page