Al condomino moroso può essere precluso l’utilizzo dell’ascensore
Il tema dei condòmini morosi è un tema molto comune, e che interessa ampiamente anche i nostri tribunali.
Capita talvolta però che ai tribunali vengano avanzate istanze che a prima vista potrebbero apparire piuttosto curiose. È il caso ad esempio di un amministratore condominiale che, avendo ripetutamente sollecitato e costituito in mora un condomino moroso, tentando anche diverse strade giudiziali, si è rivolto al Tribunale per ottenere l’autorizzazione a sospendere l’utilizzo dell’ascensore e/o del riscaldamento al condomino moroso ed ai soggetti in rapporto di fatto con il relativo appartamento.
La normativa prevede che l’amministratore condominiale possa sospendere dalla fruizione di servizi comuni un condomino che sia in arretrato con il pagamento delle spese condominiali da almeno un semestre. La norma, l’art. 63 coma terzo delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, permette all’amministratore di agire in autotutela, tuttavia la prassi che si è consolidata è quella di richiedere la autorizzazione del Tribunale, certo più incisiva rispetto ad una comunicazione dell’amministratore, il quale peraltro tutela anche la sua posizione, evitando il rischio di incorrere in responsabilità per abuso del diritto, che potrebbe realizzarsi in caso la decisione assunta autonomamente dall’amministratore finisse per pregiudicare diritti costituzionalmente garantiti del condomino moroso. Vale a dire che l’interesse squisitamente economico del condominio non può costituire uno strumento che vada a pregiudicare i diritti fondamentale del singolo, prevalendo la necessità di un bilanciamento con la tutela del preminente diritto costituzionale alla salute. Deve quindi tenersi in considerazione in primo luogo se il servizio che si vuole sospendere costituisce servizio essenziale (quali il riscaldamento) o non essenziale (il posto auto, la piscina condominiale, …), poiché la giurisprudenza è spesso titubante nell’avallare la richiesta di sospensione dei servizi essenziali.
Naturalmente può essere oggetto di sospensione solo un servizio comune suscettibile di fruibilità o godimento separato, poiché non si potrebbe sospendere il servizio comune ad un condomino finendo per precluderne l’utilizzo ai condòmini non morosi. Si pensi ad esempio ad un ascensore fornito di chiave, oppure riscaldamento o acqua corrente.
Recentemente il Tribunale di Perugia si è peraltro espresso in senso favorevole alla sospensione del riscaldamento per un condomino moroso, in arretrato con il pagamento delle spese condominiali da più di una annualità, sebbene costituisse servizio comune essenziale, alla luce non solo della valutazione del bilanciamento con il diritto alla salute ed all’ingente debito nei confronti del condominio, ma anche del suo comportamento processuale, poiché non essendosi costituito in giudizio nulla poteva avere da eccepire alle motivazioni svolte dal condominio.
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