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Immagine del redattoreLuca Baj

Appalto: responsabilità dell'impresa e dell'amministratore in proprio

A fronte di danni derivanti dall’appalto di lavori condominiali, la responsabilità del condominio può aggiungersi a quella dell’impresa esecutrice, con la previsione altresì della corresponsabilità dell’amministratore in proprio, laddove questi abbia tenuto una condotta qualificante la cosiddetta “culpa in vigilando”, venendo meno al suo dovere, quale rappresentante del condominio, di controllare la regolare e corretta esecuzione dei lavori, verifica che spetta sempre al committente personalmente. Nel caso di specie, è stata riconosciuta la legittimazione passiva del condominio in relazione alla richiesta di danni, derivanti dalla errata collocazione dei ponteggi da parte dell’impresa che eseguiva i lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale, che limitava l’accesso alla proprietà di uno dei condomini.


Corte d’appello di Genova, sezione II civile, sentenza 3-13 agosto 2020 n. 783

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