Assemblee condominiali da remoto, i Tribunali sul consenso preventivo
Recentemente, con due distinte ma simili pronunce, il Tribunale di Padova si è espresso sul tema delle assemblee condominiali da remoto, tema sul quale i riflettori si sono accesi già agli inizi del 2020, periodo caratterizzato, come ognuno di noi rammenta perfettamente, da lunghi periodi di cd. lockdown e dalla conseguente impossibilità di riunire un significativo numero di persone in sicurezza.
Nonostante sia passato lungo tempo, e nonostante ormai si sia sulla strada della convivenza, entro certi limiti, con la pandemia, garantendo quindi il susseguirsi delle assemblee condominiali in presenza, la possibilità del collegamento da remoto resta comunque argomento di interesse, se non altro in relazione al fatto che diversi amministratori hanno nel tempo adottato questa modalità, e diverse assemblee si sono così svolte.
A suo tempo, il Legislatore era intervenuto per garantire questa possibilità, prevedendo che «anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso della maggioranza dei condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.» (comma sesto dell’art. 66 delle Disp. Att. c.c., introdotto dalla Legge 126/2020, di attuazione del DL 104/2020, e modificato dalla Legge 159/2020). In numerosi condomini si è adottata la modalità online per lo svolgimento delle assemblee nel corso di tutto il 2020, e per molti l’introduzione del sesto comma del richiamato art. 66 ha costituito una semplice conferma di quanto in realtà appariva già concesso dai precedenti decreti ed in ragione del quadro pandemico.
Tuttavia, non appaiono incoraggianti le pronunce di merito sul tema negli ultimi mesi, laddove i giudici hanno spesso applicato un forte rigore nella analisi dei casi sottoposti, affermando ad esempio la annullabilità delle delibera assunte da remoto prima dell’entrata in vigore delle Legge 126 e 159/2020 (si veda sul punto ad esempio la sentenza 38/2022 emessa dal Tribunale di Bergamo).
In un contesto di tale rigore si inseriscono quindi le pronunce del Tribunale di Padova (548 e 551/2022), le quali invocando un'interpretazione letterale dell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, richiedono che il consenso della maggioranza dei condòmini allo svolgimento telematico della assemblea sia chiaro, documentabile e soprattutto preventivo. Secondo il Giudici padovani, cioè, le delibere assunte con la modalità telematica risultano annullabili laddove non sussista un chiaro, e documentabile, consenso preventivo della maggioranza, ed altresì la conformità delle modalità di svolgimento dell’assemblea a quanto riportato nella convocazione della assemblea stessa. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la convocazione non riporti la modalità di collegamento e/o la piattaforma utilizzata, in tal caso la delibera in seguito assunta scopre il fianco ad una potenziale censura, in quanto si configura un vizio di annullabilità.
Una delle due sentenze, ed in particolare la numero 548, fornisce poi un importante principio concernente le cd. assemblee miste, ammettendo che il nuovo art. 66 disp. att. c.c. consenta una modalità di svolgimento mista, che permetta cioè tanto la partecipazione fisica che virtuale alla assemblea. Tale possibilità resta comunque vincolata a quanto già detto in relazione al consenso preventivo ed alla specificità della convocazione, la quale naturalmente dovrà contenere chiare informazioni quanto alla piattaforma utilizzata (con relativo link) ed alle modalità di collegamento.
Si sta quindi assestando un atteggiamento molto rigoroso da patte dei Giudici in tema di assemblee condominiali telematiche, il che richiederà altrettanto rigore ed attenzione da parte degli amministratori condominiali e dai condòmini che intendano avvalersi di questo strumento.
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