Chi paga le spese del vecchio proprietario moroso
Prima di acquistare casa, il nuovo proprietario, dovrebbe chiedere al venditore la dichiarazione, rilasciata dall'amministratore, sullo stato dei pagamenti degli oneri condominiali.
Tale dichiarazione è riconosciuta, tra gli obblighi di redazione e cosegna dell'amministratore, all'art. 1130, punto 9) c.c.. Si tratta, tra l'altro, di una delle attività che se non svolta dall'Amministratore lo rende passibile di revoca.
In tema il codice divile è molto chiaro, in particolare l'art. 63, comma 4, delle disposizione di attuazione al codice civile, sancisce la responsabilità in solido dell'acquirente per il pagamento delle somme non pagate dal venditore al condominio e relative all'anno in corso ed a quello precedente.
Questo vale per le spese di ordinaria amministrazione. Per le spese di straordinaria amministrazione, invece, è sempre responsabile del pagamento colui che ha deliberato la spesa, ciò significa che anche se i lavori partono successivamente, nel momento in cui è intervenuta la vendita, ne è responsabile comunque il vecchio proprietario che ha deliberato la relativa spesa.
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