Conto corrente condominiale, obbligatorio farvi transitare tutte le somme ricevute dai condòmini
L'art. 1129, comma 7 c.c. sancisce l'obbligo per l'amministratore di condominio di far transitare tutte le somme ricevute e/o erogate, a qualunque titolo, dai condòmini o da terzi, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al Condominio.
Ne deriva, pertanto, la possibilità per ogni singolo condòmino di chiedere, all'istituto di credito o all'amministratore, il rilascio di documenti attestanti le rimesse presenti nel conto corrente, gli interessi maturati nel corso della gestione nonchè esaminare ed estrarre documentazione relativa al conto stesso.
Comments