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Immagine del redattoreSara Vetteruti

Decreto Aiuti bis convertito: novità nell’edilizia, non solo cessione dei crediti

Con la conversione in legge del cd. Decreto Aiuti bis, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21/09/2022, sono state introdotte alcune novità in tema edilizio.

Il decreto convertito, infatti, ha in primo luogo confermato le modifiche in tema di cessone dei crediti relativi al cd. Superbonus, che hanno limitato la responsabilità solidale del cessionario è limitata all'ipotesi di concorso in violazione con dolo o colpa grave. Grazie a questa modifica, peraltro lungamente attesa, il mercato della cessione dei crediti si sta lentamente, e sempre con grande cautela, riattivando. Gli animi non sono però sereni, non risultando sufficientemente chiari da un lato i confini del concorso del cessionario, e dall’altro i risvolti pratici delle novità introdotte con il Decreto Aiuti Bis.

Altra attesa modifica in ambito edilizio riguarda le vetrate panoramiche amovibili (VEPA). L’art. 33 quater del Decreto, infatti, integra l’art. 6 del Testo Unico dell’Edilizia prevedendo che la realizzazione ed installazione di vetrate panoramiche amovibili possa avvenire in edilizia libera, e cioè senza la necessità di munirsi preventivamente di titolo abilitativo edilizio. Tuttavia, perché tale innovazione sia applicabile le Vetrate, oltre che essere totalmente trasparenti ed amovibili, devono possedere congiuntamente alcune caratteristiche tecniche, ed in particolare: essere finalizzate alla temporanea protezione da agenti atmosferici, al miglioramento di prestazioni energetiche (e/o acustiche), alla riduzione delle dispersioni termiche ed alla parziale impermeabilizzazione dei balconi aggettanti e/o logge rientranti; e sempre nel caso in cui tali spazi non siano stabilmente chiusi, creando così una variazione in aumento del volume e della superficie e/o comportare il mutamento della destinazione d’uso.

L’intervento, se dotato di questa caratteristiche, viene quindi considerato privo dell’attitudine di modificare significativamente e percettibilmente l’assetto edilizio precedente, consentendo quindi di non dover ottenere preventivamente un titolo abilitativo edilizio.

Anche in questo caso saranno probabilmente necessari chiarimenti interpretativi, poiché la formulazione delle caratteristiche necessarie alla esenzione dal titolo edilizio presta il fianco a diversi dubbi interpretativi, ad esempio in relazione alla tipologia ed ai limiti degli interventi riconducibili all’ambito di applicazione della norma. Si pensi ad esempio al grado di efficientamento energetico necessario, o al requisito della amovibilità.

Come per i precedenti interventi legislativi in ambito edilizio, con particolare evidenza dalla introduzione del superbonus in poi, le modifiche non appaiono affatto chiare, imponendo spesso chiarimenti da parte degli Enti e delle Autorità che permettano una applicazione omogenea e chiara delle norme.

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