disatteso il divieto di cambio destinazione dei locali in condominio: cosa fare.
Il regolamento di condominio può prevedere il divieto di modifica della destinazione d'uso dei locali.
Ricordiamo che quanto indicato nel regolamento, se di tipo contrattuale, ovvero approvato da tutti condomini ed allegato all'atto di acquisto dell'immobile, può derogare le disposizioni contenute nel codice.
Ne discende che tale strumento ha un fortissimo potere.
In particolare, con l'ordinanza n. 38085 del 29/12/22, il cui caso riguardava una richiesta avanzata da un condomino nei confronto di un affittuario, il quale stava utilizzando l'immobile con usi diversi da quelli previsti dal regolamento,l'ordinanza precisando il fatto che il conduttore non può trovarsi in una posizione diversa da quella del condomino suo locatore, ha sancito che: "Nel caso di violazione di disposizioni legittimamente contenute nel regolamento condominiale che stabiliscano il divieto di destinare i singoli locali dell'edificio a determinati usi, il condominio può chiedere nei diretti confronti del conduttore di un appartamento del fabbricato condominiale la cessazione della destinazione abusiva e l'osservanza in forma specifica delle statuite limitazioni...".
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