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Immagine del redattoreLuca Baj

Dubbi sui rinnovi delle locazioni agevolate

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 11308 del 12 giugno 2020 ha espresso alcune considerazioni in merito alla problematica relativa al rinnovo del contratto di locazione ad uso abitativo agevolato. I contratti di locazione a canone concordato (o c.d. contratti agevolati) sono stati introdotti con la legge n. 431/1998. Resi ancora già vantaggiosi dai provvedimenti della legge di Stabilità del 2016 i contratti a locazione agevolati prevedono vantaggi fiscali, consistenti in uno sconto sulla base imponibile pari al 30% che potrà abbattere l’irpef da versare, per il proprietario, e dei canoni inferiori ai valori medi di mercato per gli inquilini. In particolare, in tali contratti, il canone di locazione deve rispettare dei parametri previsti da specifici accordi territoriali pattuiti tra le associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini. Oltre a vincoli sugli importi dei canoni, la disciplina dei contratti agevolati pone dei vincoli anche sulla loro durata, la stessa infatti non può essere inferiore ai 3 anni, alla prima scadenza si prorogano di diritto di altri 2 anni. Tuttavia, la disposizione relativa al rinnovo contrattuale ha aperto un acceso dibattito in dottrina e in giurisprudenza, relativamente alle conseguenze civilistiche ed ai risvolti di natura tributaria.

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