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Immagine del redattoreElena Albricci

Il rapporto tra il Registro Anagrafe Condominiale e il Registro Anagrafe della Sicurezza

La Legge 220/2012 ha introdotto un'importante modifica in termini di tenuta dei registri obbligatori, che oggi sono diventati 4, oltre al registro anagrafe condominiale, l'amministratore deve tenere e curare anche: libro nomina e revoca amministratore, registro contabile, libro verbali assemblee.

L’Articolo 1130, punto 6 prevede che: L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 (obblighi amministratore) e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: … 6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio...".

Dalla lettura di quanto sopra richiamato emerge che il registro si compone di 2 parti necessarie: il c.d. "censimento dei condomini" ovvero l'elenco di tutti i nominativi, con i relativi dati anagrafici e catastali della proprietà, di tutti i condomini e il c.d. RAS ovvero Registro Anagrafe Sicurezza, ovvero un documento contenente tutti i dati relativi alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio (certificazioni comprese).

A tal riguardo è necessaria una doverosa puntualizzazione a seguito dell’intervento della L. 21 febbraio 2014 n. 9, noto come Destinazione Italia, il quale ha introdotto quest’ultimo cappello all’articolo sopra esposto (“nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza” sono state inserite le parole “delle parti comuni dell’edificio“. Tale modifica è conforme già a quanto previsto nella “relazione” che ha accompagnato il nuovo testo della L 220/12, secondo cui: “con la lettera c) si specifica che i dati relativi alle condizioni di sicurezza da inserire nell’anagrafe condominiale sono quelli relativi alle parti comuni dell’edificio, di cui all’articolo 1117 del Codice civile, evitando che la formulazione normativa più generica possa dar luogo a intromissioni nelle proprietà individuali“.


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