top of page
Immagine del redattoreElena Albricci

L'obbligo dell'amministratore di tenuta del registro anagrafe condominiale

Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'art. 1130, punto 6) l'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale e che: "Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".

Tale norma nasconde delle insidie in quanto non chiarisce in quale misura e in che limite l'amministratore deve attivarsi nel caso di manchevolezza dei condomini per l'aggiornamento del suddetto registro.

All'uopo preme sottolineare che è interesse del condomino vedere i propri dati aggiornati, sopratutto se si tratta di ipotesi di compravendita, questo in ragione dell'obbligo di solidarietà contributivo previsto dall'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., o di ipotesi di locazione, dove l'art. 59 della legge 208/2015 impone al proprietario l'obbligo di informare l'amministratore di condominio entro 60 giorni dalla registrazione del contratto di locazione.






Commenti


bottom of page