L'obbligo dell'amministratore di tenuta del registro anagrafe condominiale
Ricordiamo che secondo quanto previsto dall'art. 1130, punto 6) l'amministratore deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale e che: "Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili".
Tale norma nasconde delle insidie in quanto non chiarisce in quale misura e in che limite l'amministratore deve attivarsi nel caso di manchevolezza dei condomini per l'aggiornamento del suddetto registro.
All'uopo preme sottolineare che è interesse del condomino vedere i propri dati aggiornati, sopratutto se si tratta di ipotesi di compravendita, questo in ragione dell'obbligo di solidarietà contributivo previsto dall'art. 63, comma 5, disp. att. c.c., o di ipotesi di locazione, dove l'art. 59 della legge 208/2015 impone al proprietario l'obbligo di informare l'amministratore di condominio entro 60 giorni dalla registrazione del contratto di locazione.
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