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Immagine del redattoreElena Albricci

La Corte di Cassazione interviene definendo cosa si deve intendere per "accessorio" e "pertinenza"

Con l'ordinanza 3/10/22 n. 28613 la Corte di Cassazione è intervenuta nuovamente per determinare le differenze tra "bene accessiorio" e "pertinenza".

La vicenda trae origine da una pronuncia della Corte di Appello di Bari relativa ad un caso di inadempimento per condotta di un terzo non conforme alle previsioni della promessa di vendita di un immobile.

La Corte ha determinato la sopracitata differenza precisando che: "Il primo concetto, infatti, viene direttamente definito dal Codice civile come quelle cose - dotate di autonomia - che il proprietario ha destinato durevolmente al servizio o all'ornamento di un'altra cosa (art. 817 c.c.). Per accessori, invece, devono intendersi tutti i beni che vengono a costituire parti integranti o incorporate nella cosa principale (da una dottrina definiti "accessori in senso stretto"), oppure che sono destinati a completare la funzionalità di un altro bene (e pertanto definiti anche "accessori d'uso") al quale sono materialmente uniti, a differenza delle pertinenze per le quali non opera un vincolo di necessaria contiguità fisica, necessitando invece il vincolo funzionale (Cass. Sez. 2 Sentenza n. 2804 del 02/02/2017 - Rv.. 642813 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2278 del 19/03/1990 - Rv. 466043 - 01)".

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