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Immagine del redattoreElena Albricci

LE SPESE CONDOMINIALI POSSONO ESSERE SOSPESE O POSTICIPATE ?

La crisi che ha colpito moltissimi settori e dovuta principalmente al periodo di fermo imposto per evitare il contagio dal virus Covid-19, ha avuto ripercussioni anche all’interno del mondo condominiale.

Gli amministratori di condominio, che nel periodo di lock-down erano preoccupati di non riuscire a riscuotere le spese condominiali, per far fronte a tutte le uscite per i servizi indispensabili, si sono trovati di fronte a moltissime richieste di sospensione o di rinvio del pagamento delle rate condominiali. A tal riguardo preme sottolineare che all’interno del nostro Codice Civile non è prevista alcuna disposizione in merito alla sospensione delle rette condominiali. L’amministratore non può decidere di sua sponete di posticipate o sospendere le spese condominiali, in quanto le stesse sono una conseguenza che sorge a seguito dell’approvazione del rendiconto preventivo e del relativo piano di ripartizione, a cui l’amministratore deve dare seguito in ottemperanza al mandato conferito ed a quanto sancito dall’art. 1130, punto 3) del c.c.. Al contrario l’amministratore ha il dovere di agire nei confronti dei condomini morosi, infatti l’art. 1129, 9 comma, c.c. secondo cui: “…l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forfora delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso” e dall’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile, secondo cui: “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo”, obbligano l’amministratore ad agire nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti, altrimenti incorrerebbero nelle c.d. “gravi irregolarità del mandato” previste dal Codice Civile, per cui può essere chiesta la revoca.

Inoltre, sempre l’art. 63 disp. Att. c.c. pone in capo all’amministratore la possibilità di escludere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

Considerato, quindi, quanto sopra illustrato l’unica possibilità sarebbe proprio quella di convocare un’assemblea ad hoc e permettere alla stessa di prendere una decisione in merito, tenendo sempre in considerazione che ci sono servizi che per loro natura non possono essere sospesi e che, pertanto, comportano spese di manutenzione e gestione a cui si deve far necessariamente fronte. Fatta salva questa eccezione, le spese sono sempre dovute, e come sopra ampiamente illustrato, se non corrisposte l’amministratore può richiederle agendo anche giudizialmente.


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