Le SSUU sul risarcimento da Occupazione "sine titulo"
Recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate sulla natura del danno da occupazione senza titolo di un immobile (sentenza 33645 del 15/11/2022). a seguito di una lunga e minuziosa ricostruzione normativa, giurisprudenziale e dottrinaria, gli Ermellini si collocano in una posizione intermedia tra la teoria causale e la teoria del danno in re ipsa, ritenendo che si debba parlare non di danno in re ipsa, ma piuttosto di danno "normale" o "presunto", privilegiando cioè una prospettiva presuntiva che si fondi su specifiche circostanze da cui desumente il pregiudizio che vene affermato da chi rivendica il patimento del danno stesso ed il conseguente risarcimento.
Le Sezioni Unite giungono così alla proclamazione di alcuni innovativi e significativi principi:
«nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta»;
«nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitative, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato»;
«nel caso di occupazione senza titolo d bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».
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