Locazioni: è possibile stabilire un criterio diverso di ripartizione delle spese
La Corte Suprema di Cassazione con la recentissima ordinanza n. 7574/2020, si è pronunciata in merito ad una vicenda nata a seguito di un’ingiunzione di pagamento richiesta dal locatore di un’immobile commerciale, al conduttore esercente attività alberghiera. In particolare la questione riguardava una clausola contrattuale presente nel contratto di locazione, secondo cui, le spese di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria erano carico del locatore, mentre quelle di piccola manutenzione ordinaria erano carico del conduttore. Secondo il Giudice di Gravame la suddetta clausola non risultava del tutto conforme al disposto dell’articolo 1621 c.c., che doveva invece ritenersi inderogabile. Pertanto, quanto oggetto di ingiunzione doveva, in conformità al disposto dell’articolo 1621 c.c., ritenersi a carico del conduttore, in quanto la deroga contrattuale doveva ritenersi nulla. Successivamente, il conduttore ha proposto ricorso avanti alla Corte di Cassazione la quale ha sancito che nell’ambito di un rapporto contrattuale, relativo a un immobile adibito a uso diverso dall’abitativo, è possibile per le parti derogare al disposto dell’articolo 1621 c.c. stabilendo un diverso criterio di ripartizione delle spese spettanti ai fini della manutenzione del bene in questione.
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