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Nulla la clausola notarile che esonera il costruttore dal pagamento delle spese condominiali

Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza della IV Sezione, n. 2649 del 5/6 dicembre 2022 ha sancito la nullità della clausola notarile che esonerava dal pagamento delle spese condominiali il costruttore/venditore dell'edificio. Secondo il Tribunale la nullità deriverebbe dalla violazione dell'art. 33 del codice del consumo, in quanto tale clausola deve essere considerata una clausola vessatoria e pertanto la stessa si considererà efficace solo nel caso in cui si dimostri che sia stata oggetto di una specifica trattativa e dalla stessa sia derivato un vantaggio in favore degli altri condòmini.


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