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Immagine del redattoreSara Vetteruti

Raccolta differenziata in condominio, caccia al trasgressore

In linea generale, l’art. 70 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile consente ai Condomini di imporre sanzioni ai condòmini che non rispettino il regolamento condominiale o le delibere assembleari. Tali sanzioni possono prevedere il pagamento di un importo fino ai 200 Euro (800 in caso di recidiva), importo che viene poi destinato al fondo per le spese ordinarie, gestito dall’amministratore. Superfluo rilevare che tanto l’adozione quanto l’irrogazione della sanzione debbano essere oggetto di preventiva ed apposita delibera della assemblea condominiale.

Un esempio di possibile sanzione condominiale può riguardare, come spesso accade, il mancato rispetto delle regole che governano la raccolta differenziata dei rifiuti. Il fatto che si tratti di una delle sanzioni più spesso previste e comminate dipende da un semplice fatto, e cioè che in caso di trasgressione la sanzione colpisce non solo il singolo cittadino trasgressore, ma anche il condominio complessivamente inteso.

Al fine di tutelare i condòmini tutti, in molti condomini viene decisa e deliberata la installazione di impianti di videosorveglianza, destinati a consentire di individuare gli eventuali trasgressori., ai quali verrebbe poi comminata la sanzione condominiale.

Spontanea sorge la domanda se l’installazione di tali impianti sia da considerarsi lecita.

Ebbene, la risposta è affermativa.

L’installazione di impianti di videosorveglianza, purché deliberata con le maggioranze normativamente previste dall’art. 1136 comma secondo c.c., appare giustificata dall’interesse del Condominio ad evitare la multa che verrebbe comminata nei confronti dell’intero condominio, o eventualmente a non subirne l’addebito, imputando l’importo della sanzione al condòmino colpevole attraverso il meccanismo della sanzione condominiale. Si tratta quindi di una pratica lecita, purché attuata nel rispetto di alcuni principi.

Devono, infatti, tenersi in considerazione in primo luogo due fondamentali limiti, la cui importanza è sottolineata dalle Linee Guida 3/2019 dell’Edpb, al giustificativo che consente di ritenere adeguata all’interesse del Condominio la installazione degli impianti. Il primo è rappresentato dalla assenza di sistemi diversi e meno invasivi, e pertanto la ripresa non potrà che interessare esclusivamente la zona di raccolta rifiuti. Il secondo è da identificarsi nella concreta ed attuale necessità di procedere all’installazione in quel condominio ed in quel periodo, devono cioè esserci dei precedenti.

Resta poi inteso che, nel rispetto di tutto quanto già ricordato, l’installazione dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal Garante per la Privacy, e quindi non solo mettendo a conoscenza i condòmini e gli eventuali visitatori della presenza dell’impianto, ma garantendo anche che la conservazione dei filmati rispetti quanto previsto dal cd. GDPR.

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