Rinnovazione tacita del contratto di locazione
Secondo quanto previsto dall'art. 1597 c.c., la rinnovazione del contratto di locazione si configura nel caso di continuazione nella detenzione del bene e mancanza di una manifestazione di volontà contraria dal parte del locatore. Tuttavia, secondo giurisprudenza maggioritaria la rinnovazione non può configurarsi semplicemente dalla permanenza nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore ha continuato a percepire i canoni, è necessario, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una volontà in tal senso da parte del proprietario dell'immobile (così Trib. Catanzaro n. 1820/2022).
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