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Immagine del redattoreElena Albricci

Rinnovazione tacita del contratto di locazione

Secondo quanto previsto dall'art. 1597 c.c., la rinnovazione del contratto di locazione si configura nel caso di continuazione nella detenzione del bene e mancanza di una manifestazione di volontà contraria dal parte del locatore. Tuttavia, secondo giurisprudenza maggioritaria la rinnovazione non può configurarsi semplicemente dalla permanenza nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore ha continuato a percepire i canoni, è necessario, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una volontà in tal senso da parte del proprietario dell'immobile (così Trib. Catanzaro n. 1820/2022).



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